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[1](Art. 170 T. U. 1926).

[2]Il termine a comparire non e' minore di giorni tre ne' maggiore di dieci da quello della notificazione dell'invito. Questo deve essere redatto in due copie, una delle quali con la relazione dell'eseguita notificazione da parte dell'agente incaricato e' allegata agli atti del procedimento.

[3]Qualora il denunziato non si presenti nel giorno e nella ora indicati nell'invito e non giustifichi la non comparizione, la Commissione ne ordina l'accompagnamento davanti ad essa per mezzo della forza pubblica.

[4]Se l'interrogatorio del denunziato non e' ritenuto necessario, la Commissione, accertata la regolarita' della notificazione dell'atto di comparizione, pronuncia in merito.

Testo in vigore dal 26 giugno 1931 al 17 gennaio 1945

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art168 · fonte del testo

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