Articolo abrogato dal d.l. 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni dalla l. 28 febbraio 1990, n. 39.
Abrogato dal 1 gennaio 1990
Articolo abrogato dal d.l. 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni dalla l. 28 febbraio 1990, n. 39.
Abrogato dal 1 gennaio 1990
8 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Del tutto conforme all'ordinanza n. 209/1990. - O. nn. 209/1990, 255/1990 e 256/1990.
Art. 76 cost. · Art. 3 cost. · Art. 77 cost. · Art. 224 Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale
Restituzione degli atti al giudice remittente affinché provveda ad un nuovo esame della rilevanza della questione alla stregua del d.l. 30 dicembre 1989, n. 416, convertito in legge 28 febbraio 1990, n. 39 con modificazioni concernenti, fra l'altro, l'art. 13, primo comma, che nel nuovo testo ha espressamente abrogato l'art. 152 del T.U. leggi P.S..
Art. 13 cost. · Art. 152 Testo unico di pubblica sicurezza · Art. 13 Testo unico di pubblica sicurezza
Del tutto conforme all'ordinanza n. 209/1990.
Art. 76 cost. · Art. 224 Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale · Art. 152 Testo unico di pubblica sicurezza · Art. 6 Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale
Restituzione degli atti ai giudici remittenti affinché, essendo state le ordinanze di rinvio tutte pronunciate nel corso di processi per violazione dell'art. 152 del T.U. delle leggi di P.S., valutino se, alla stregua della normativa sopravvenuta (art. 13, primo comma, d.l. 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, in legge 28 febbraio 1990, n. 39, che nel nuovo testo ha espressamente abrogato l'art. 152 del T.U. delle leggi di P.S.) la questione sia tuttora rilevante.
Art. 76 cost. · Art. 3 cost. · Art. 224 Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale · Art. 152 Testo unico di pubblica sicurezza
Il reato dello straniero che non abbia ottemperato al provvedimento prefettizio di avviamento alla frontiera ha carattere permanente, onde - dopo la scadenza del prescritto termine - sussiste comunque lo stato di flagranza, il quale è sufficiente a giustificare l'arresto, avendo il legislatore ritenuto, nelle sue discrezionali determinazioni, di dover prescindere dall'entità obiettiva del reato e della pena edittale. (Manifesta infondatezza - in riferimento all'art. 13, comma terzo, Cost. - della questione di incostituzionalità dell'art. 152 r.d. 18 giugno 1931, n. 773). - sul rapporto fra arresto e pena edittale, v. S. n. 211/1975.
Art. 13 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale · Art. 152 Testo unico di pubblica sicurezza
Il riconoscimento dei diritti inviolabili dell'uomo non esclude che a carico dei cittadini - e a maggior ragione nei confronti dello straniero il quale gode sul territorio della Repubblica di una tutela meno intensa - siano poste quelle restrizioni della sfera giuridica rese necessarie dalla tutela dell'ordine sociale o dell'ordine pubblico; in particolare, non avendo lo straniero di regola un diritto acquisito di ingresso e di soggiorno nello Stato, le relative liberta` ben possono essere limitate a tutela di particolari interessi pubblici, quale quello attinente alla sicurezza intesa come ordinato vivere civile. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 2 Cost. - dell'art. 152, comma secondo, R.D. 18 giugno 1931, n. 773 nella parte in cui consente al prefetto di emettere un provvedimento di espulsione dello straniero immediatamente esecutivo senza instaurare con il destinatario nessun contraddittorio). - v. S. nn. 75/1966, 168/1971, 104/1069, 244/1974.
Art. 2 cost. · Art. 97 cost. · Art. 152 Testo unico di pubblica sicurezza · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale
Il principio di eguaglianza, quantunque debba ritenersi esteso agli stranieri - nonostante sia riferito, nell'art. 3 Cost., ai cittadini - allorché si tratti della tutela dei diritti inviolabili, trova delle limitazioni in relazione a particolari situazioni giuridiche connesse alla diversità dei rapporti esistenti tra lo Stato e il cittadino e lo Stato e lo straniero, per cui non può escludersi che tra cittadino e straniero, benché uguali nella titolarità di certi diritti di libertà, esistano differenze di fatto e di posizioni giuridiche tali da giustificare razionalmente un diverso trattamento nel godimento di tali diritti. Pertanto, tenuto conto della diversificazione sostanziale di situazioni del cittadino e dello straniero nei riguardi dello Stato, non è fondata - in riferimento all'art. 3, comma primo, Cost. - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 152 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (testo unico delle leggi di p.s.), che consente all'autorità amministrativa di vietare la circolazione e di allontanare dallo Stato con foglio di via obbligatorio gli stranieri sprovvisti di mezzi. Cfr.: sentt. nn. 20 del 1967 e 104 del 1969.
Art. 3 cost. · Art. 16 cost. · Art. 24 cost. · Art. 25 cost.
Gli atti vanno restituiti al giudice a quo, per compiere l'esame della rilevanza, se è stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 152 legge di P.S. nei confronti di un cittadino tedesco, senza considerare che le norme relative al soggiorno e all'allontanamento degli stranieri sono contenute nel trattato tra l'Italia e la Germania occ. e nel trattato istitutivo della Comunità europea; e senza stabilire se fosse applicabile la legge di P.S. o la speciale normazione fissata dai trattati.
Art. 3 cost. · Art. 10 cost. · Art. 152 Testo unico di pubblica sicurezza · Art. 2 Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia, commercio e navigazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania, con Protocollo e scambi di Note, concluso a Roma il 21 novembre 1957
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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2 versioni dal 1931
Confronto con la versione in vigore dal 26 giugno 1931 al 1 gennaio 1990. 120 parole tolte, 20 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: (Art. 153 T. U. 1926).
tolto: I prefetti delle Provincie di confine possono, per motivi di ordine pubblico, allontanare, mediante foglio di via obbligatorio, dai Comuni di frontiera, nel caso di urgenza, riferendone al Ministro, gli stranieri di cui all'art. 150 e respingere dalla frontiera gli stranieri che non sappiano dare contezza di se' o siano sprovvisti di mezzi.
tolto: Per gli stessi motivi, i prefetti hanno facolta' di avviare alla frontiera, mediante foglio di via obbligatorio, gli stranieri che si trovano nelle rispettive Provincie.
tolto: Gli stranieri muniti di foglio di via obbligatorio non possono allontanarsi dall'itinerario ad essi tracciato. Qualora se ne allontanino, sono arrestati e puniti con l'arresto da uno a sei mesi.
tolto: Scontata la pena, sono tradotti alla frontiera.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 30 DICEMBRE 1989, N. 416, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 FEBBRAIO 1990, N. 39
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art152 · fonte del testo
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