Articolo abrogato dal d.l. 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni dalla l. 28 febbraio 1990, n. 39.
Abrogato dal 1 gennaio 1990
Articolo abrogato dal d.l. 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni dalla l. 28 febbraio 1990, n. 39.
Abrogato dal 1 gennaio 1990
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Le norme di cui agli artt. 145 del T.U. delle leggi di p.s. e 2 del D.Lg. 11 febbraio 1948, n. 50, che impongono a chiunque assume alle proprie dipendenze uno straniero, di comunicarne, entro le 24 ore, le generalità all'autorità locale di p.s., specificando il servizio cui è adibito, non sono in contrasto con gli artt. 2, 3 e 10 della Costituzione (e con gli artt. 8, 14 e 16 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo) perché la riconosciuta eguaglianza di situazioni soggettive nel campo della titolarità dei diritti di libertà non esclude che, nelle situazioni concrete, non possano presentarsi differenze di fatto che il legislatore può apprezzare e regolare nella sua discrezionalità, la quale non trova altro limite se non nella razionalità del suo apprezzamento. Ora, poiché nel campo della assunzione al lavoro, esistono, tra cittadini e stranieri, differenze sostanziali, sia in ordine al sistema di avviamento al lavoro, sia in relazione all'interesse dello Stato di conoscere a quale scopo lo straniero entra nel nostro Paese, è logico e razionale che all'autorità di pubblica sicurezza, preposta alla vigilanza degli stranieri, per fini di controllo e di protezione, debba rivolgersi la denuncia di assunzione e di dimissione dal lavoro prevista dalle norme in esame.
Art. 76 cost. · Art. 77 cost. · Art. 42 cost. · Art. 108 Testo unico di pubblica sicurezza
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 1931
Confronto con la versione in vigore dal 26 giugno 1931 al 1 gennaio 1990. 100 parole tolte, 20 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: (Art. 146 T. U. 1926).
tolto: Chiunque assume alla sua dipendenza, per qualsiasi causa, uno straniero, e' tenuto a comunicarne, entro cinque giorni da quello dell'assunzione, all'autorita' di pubblica sicurezza, le generalita', specificando a quale servizio lo straniero e' adibito.
tolto: Deve, altresi', comunicare, entro ventiquattro ore, all'autorita' predetta, la cessazione del rapporto di dipendenza, l'allontanamento dello straniero e il luogo verso cui si e' diretto.
tolto: Quando l'assuntore e' un ente collettivo, l'obbligo della comunicazione spetta a chi ne ha la rappresentanza; o, se si tratta di Provincie o Comuni, l'obbligo spetta altresi' al segretario o a chi ne fa le veci.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 30 DICEMBRE 1989, N. 416, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 FEBBRAIO 1990, N. 39
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art145 · fonte del testo
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