Il d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 ha confermato l'abrogazione del presente articolo.
Abrogato dal 2 settembre 1998
Il d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 ha confermato l'abrogazione del presente articolo.
Abrogato dal 2 settembre 1998
2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Deve essere ordinata la restituzione al Giudice 'a quò (Pretore di Ravenna) degli atti relativi al giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 151 r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del t.u. delle leggi di pubblica sicurezza), ritenuto in contrasto con gli artt. 24, comma secondo, e 112 Cost., nella parte in cui subordina all'autorizzazione del Ministro dell'interno il rientro dello straniero sottoposto a procedimento penale ed espulso, il quale voglia prender parte al processo, in quanto, nelle more del presente giudizio, è entrato in vigore l'art. 15 della l. 6 marzo 1998, n. 40 (Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), che ha previsto, per lo straniero espulso e sottoposto a procedimento penale, la possibilità di far rientro in Italia, sia pure al solo fine di partecipare al giudizio o al compimento di atti per i quali è necessaria la sua presenza; sicché, la perdurante rilevanza della questione deve essere nuovamente valutata alla luce del 'ius superveniens'. red. S. Di Palma
Art. 112 cost. · Art. 24 cost. · Art. 151 Testo unico di pubblica sicurezza · Art. 122 Testo unico di pubblica sicurezza
Lo straniero espulso per motivi di ordine pubblico che debba rispondere di un reato in Italia, non può vantare una parità sostanziale di posizione col cittadino italiano imputato, non potendo escludersi in via generale che fra cittadino e straniero, ancorché uguali nella titolarità di certi diritti, esistano differenze di situazioni che possano giustificare un loro diverso trattamento. Pertanto, non è fondata - in riferimento all'art. 3, comma primo, Cost. - la questione di legittimità costituzionale degli artt. 150 e 151 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, limitatamente all'ipotesi in cui lo straniero, espulso per ragioni di ordine pubblico, imputato in Italia, sia citato al dibattimento, sollevata per essere il rientro subordinato ad una discrezionale autorizzazione dell'amministrazione, che peraltro non viene concessa di ufficio ma su richiesta specifica dell'interessato. Cfr.: sent. n. 104 del 1969.
Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 150 Testo unico di pubblica sicurezza · Art. 151 Testo unico di pubblica sicurezza
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
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3 versioni dal 1931
Confronto con la versione in vigore dal 27 marzo 1998 al 2 settembre 1998. 7 parole tolte, 12 parole aggiunte.
tolto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 6 MARZOaggiunto: IL D.LGS. 25 LUGLIO 1998, N. tolto: 40 aggiunto: 286 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art151 · fonte del testo
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