Corte costituzionale

Sentenza n. 244/1974

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/07/1974 · relatore Leonetto Amadei

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 152 del r.d.

18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica

sicurezza), promosso con ordinanza emessa il 24 giugno 1972 dal pretore

di Siracusa nel procedimento penale a carico di obradovic Zoran,

iscritta al n.273 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 233 del 6 settembre 1972.

Udito nella camera di consiglio del 12 giugno 1974 il Giudice

relatore Leonetto Amadei.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Il 19 giugno 1952 il tribunale di Siracusa condannava il cittadino

iugoslavo Obradovic Zoran, denunciato in stato di arresto per il

delitto di furto, alla pena di giorni 15 di reclusione e lire ventimila

di multa concedendogli la sospensione condizionale.

Nello stesso giorno il Prefetto di Siracusa emetteva nei confronti

dell'Obradovic decreto di avviamento alla frontiera di Ponte Chiasso,

avendo questi, all'atto della scarcerazione, richiesto alla Questura di

essere munito di mezzi e documenti di viaggio.

Due giorni dopo l'Obradovic veniva tratto in arresto e denunciato

al pretore per contravvenzione all'art. 152 del r.d. 18 giugno 1931, n.

773.

Il pretore ha sollevato d'ufficio, con ordinanza del 24 giugno

1972, questione di legittimità costituzionale del precitato art. 152,

secondo e terzo comma, del t.u. della legge di p.s., n riferimento

agli artt. 3, primo comma, 16, primo comma, 102, primo comma, 24,

secondo comma, e 25, terzo comma, della Costituzione.

In ordine alla violazione dell'art. 3, primo comma, della

Costituzione, il pretore osserva che arbitrariamente la norma impugnata

consentirebbe all'autorità amministrativa di vietare la circolazione e

di allontanare dal territorio nazionale con foglio di via obbligatorio

gli stranieri sprovvisti di mezzi, in quanto il principio di

eguaglianza, come del resto avrebbe affermato la Corte costituzionale

con la sentenza n. 104 del 1969, pur essendo riferito ai cittadini,

sarebbe estensibile anche agli stranieri.

L'art. 16, primo comma, della Costituzione sarebbe violato nel suo

collegamento con l'art. 16 delle disposizioni sulla legge in generale

in forza del qua Le lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili

attribuiti ai cittadini, con esclusione dei soli diritti iuria activae

civitatis. Dal collegamento dovrebbe dedursi che gli stranieri hanno

diritto pieno di soggiorno nel territorio nazionale, salvo le

limitazioni stabilite dalla legge per motivi di sanità e sicurezza.

Nel concetto di sicurezza non potrebbe rientrare la carenza di mezzi

economici, in considerazione anche "dell'ampia visione di solidarietà

sociale a cui è improntato tutto l'ordinamento costituzionale".

La violazione, infine, dell'art. 102, primo comma, della

Costituzione, nella sua correlazione con gli artt. 24, secondo comma, e

25, terzo comma, viene prospettata sotto il profilo che, equivalendo

nella sostanza l'allontanamento con foglio di via obbligatorio alla

misura di sicurezza dell'espulsione prevista dall'art. 235 del codice

penale, il provvedimento non dovrebbe essere applicato da un organo

dell'esecutivo, ma dal magistrato ordinario e con tutte le garanzie

proprie della giurisdizione.

Non vi è stato intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri e non si è costituito l'obradovic. Considerato in diritto :

1. - Con l'ordinanza in epigrafe viene posta alla Corte la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 152 del r.d. 18

giugno 1931, n. 773 - testo unico delle leggi di p.s. - , in

riferimento agli artt. 3, primo comma, 16, primo comma, 24, secondo

comma, 25, terzo comma, e 102, primo comma, della Costituzione.

L'articolo contestato dà facoltà, nel primo comma, ai prefetti

delle provincie di confine di allontanare, per motivi di ordine

pubblico e nel caso di urgenza, mediante foglio di via obbligatorio gli

stranieri di cui all'art. 150 della stessa legge di p.s. e respingere

dalla frontiera quelli che non sappiano dare contezza di sé o siano

sprovvisti di mezzi.

Il secondo comma estende a tutti i prefetti la facoltà di avviare

alla frontiera, per gli stessi motivi e con foglio di via obbligatorio,

gli stranieri che si trovano nelle rispettive provincie.

Il terzo comma fa obbligo agli stranieri muniti di foglio di via

obbligatorio di seguire l'itinerario ad essi tracciato e prevede nei

loro confronti, in caso di trasgressione di obblighi imposti, la pena

dell'arresto da uno a sei mesi e, a pena scontata, la traduzione alla

frontiera.

La questione non è fondata.

2. - Non sussiste la profilata violazione del principio di

eguaglianza.

Con le sentenze n. 20 del 1967 e n. 104 del 1969 la Corte, pur

precisando che il principio in questione, quantunque riferito,

nell'art. 3 della Costituzione, ai cittadini, debba ritenersi esteso

allo straniero allorché si tratti della tutela dei diritti

inviolabili, ha tuttavia chiarito che il principio stesso trova delle

limitazioni in relazione a particolari situazioni giuridiche connesse

alla diversità dei rapporti esistenti tra lo Stato e il cittadino e lo

Stato e lo straniero.

In sostanza, la Corte ha riconosciuto che non può escludersi che

tra cittadino e straniero, benché uguali nella titolarità di certi

diritti di libertà, esistano differenze di fatto e di posizioni

giuridiche tali da razionalmente giustificare un diverso trattamento

nel godimento di tali diritti.

Nel caso, le posizioni del cittadino e dello straniero nei riguardi

dello Stato diversificano sostanzialmente, sol che si consideri che il

cittadino ha, nel territorio dello Stato, un suo domicilio stabile sì

da rappresentare, con gli altri cittadini, un elemento costitutivo

dello Stato stesso. Non solo, ma ha diritto di risiedere nel territorio

del proprio Stato senza limiti di tempo e non può esserne allontanato

per nessun motivo. Di contro, lo straniero non ha, di regola, un

diritto acquisito di ingresso e di soggiorno in altri Stati; può

entrarvi e soggiornarvi solo conseguendo determinate autorizzazioni, e

per lo più, per un periodo determinato, sottostando a quegli obblighi

che l'ordinamento giuridico dello Stato ospitante gli impone al fine di

un corretto svolgimento della vita civile.

Lo Stato ospitante può, pertanto, revocare in ogni momento il

permesso di soggiorno o limitare la circolazione di esso straniero nel

proprio territorio, così come l'ordinamento prevede, nella

salvaguardia pur sempre dei diritti fondamentali di cui alle ricordate

sentenze.

3. - Attesa la posizione dello straniero nello Stato italiano quale

è stata sopra precisata, non sussiste, nella facoltà concessa ai

prefetti dall'art. 152 della legge di p.s., la violazione dell'art. 16,

primo comma, della stessa Costituzione.

Nell'ambito di applicazione dell'art. 16 legittimamente rientrano,

per le motivazioni suespresse, le limitazioni imposte dalle norme

vigenti alla libertà di circolazione dello straniero nel territorio

dello Stato a tutela di particolari interessi pubblici, quali i motivi

di sanità e di sicurezza, intesa, quest'ultima, come ordinato vivere

civile.

Non v'è dubbio che la mancanza di mezzi di sussistenza da parte

dello straniero costituisce una condizione tale da giustificare nei

suoi riguardi oltre alla revoca del diritto di soggiorno anche la

limitazione di soggiorno e l'imposizione di determinati itinerari in

caso di allontanamento. Non va dimenticato che i motivi di sanità e di

sicurezza possono nascere oltreché da situazioni generali anche da

condizioni particolari (sent. n. 68 del 1964).

La condanna subita dallo straniero per reato connesso al fatto

della mancanza di mezzi di sussistenza è, ad esempio, tanto per

riferirsi al caso di specie, motivo più che valido per allontanarlo

dallo Stato con cautele atte a consentirne un controllo amministrativo.

4. - Non soccorre neppure l'art. 24 della Costituzione.

Vale, a riguardo, ricordare la sentenza n. 8 del 1962 della Corte e

per la quale quando la legge dispone in materia di diritti o di

interessi, circoscrivendone più ampiamente la sfera, non ne comprime

la garanzia giurisdizionale, ma si limita a determinare l'oggetto della

garanzia stessa; a porre, cioè, una certa disciplina di un certo

rapporto, in ordine al quale la tutela giurisdizionale resta libera ed

impregiudicata.

La tutela giurisdizionale contro il provvedimento del prefetto può

aversi sia davanti al giudice amministrativo, sia mediante l'intervento

dell'autorità giudiziaria ordinaria in caso di denuncia per il mancato

adempimento dell'obbligo imposto.

5. - Anche il terzo comma dell'art. 25 della Costituzione non è

appropriatamente invocato. L'allontanamento dello straniero nei modi e

nelle forme previste dall'art. 152 della legge di p.s. non assume

affatto la fisionomia delle misure di sicurezza personali quali

regolate e disciplinate dal codice penale. Trattasi di un provvedimento

di polizia che, come tale, riveste carattere e natura di atto

amministrativo, emanato nell'esercizio di una attività discrezionale

che sostanzialmente si risolve in una revoca dell'autorizzazione di

ingresso e di soggiorno nello Stato.

6. - Identiche considerazioni valgono per il riferimento all'art.

102, primo comma, della Costituzione, una volta precisata la natura

giuridica del provvedimento contestato, quella cioè di atto

amministrativo.

Vale comunque rilevare che il provvedimento del prefetto deve

essere motivato, al fine di poter stabilire se l'autorità

amministrativa abbia fatto o meno buon uso del riconosciutogli potere

discrezionale, ossia se l'atto emanato sia conforme alla legge.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 152 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi

di pubblica sicurezza), sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo

comma, 16, primo comma, 24 secondo comma, 25, terzo comma, e 102, primo

comma, della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA

- GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1974:244 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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