Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 46/1977

    Questione infondata
    20 gennaio 1977

    L'art. 142 del T.U.L.P.S. (r.d. 18 giugno 1931 n. 773 pone soltanto l'obbligo per lo straniero di presentarsi entro tre giorni dal suo ingresso nel territorio dello Stato all'autorità di p.s. del luogo ove si trova, "per dare contezza di sé e fare la dichiarazione di soggiorno". Tale disposizione è seguita dagli artt. 261 e 262 del Regolamento di esecuzione del T.U. (r.d. 6 maggio 1940, n. 635) che indicano la forma ed il contenuto della dichiarazione e prescrivono che l'autorità di p.s. rilasci allo straniero "ricevuta" della dichiarazione "qualora nulla osti alla permanenza di lui nella Repubblica". Il documento in parola ed i relativi poteri dell'autorità cui ne è affidato il rilascio trovano quindi la loro base normativa diretta non già nell'art. 142 T.U. citato, bensì nelle ricordate disposizioni regolamentari. Pertanto la questione di illegittimità costituzionale, sollevata nel presupposto che la facoltà discrezionale attribuita alla autorità di p.s. in materia emani dall'art. 142 T.U.L.P.S. e contrasti con gli artt. 3 e 10 Cost., risulta proposta in relazione ad una disposizione di legge che non contiene la disciplina censurata e deve essere pertanto dichiarata infondata. La Corte, per la delicatezza degli interessi che coinvolge la materia in esame, ne auspica peraltro il riordinamento da parte del legislatore, tenuto conto dell'esigenza di consacrare in compiute ed organiche norme le modalità e le garanzie di esercizio delle fondamentali libertà umane collegate con l'ingresso e il soggiorno degli stranieri in Italia.

    Art. 3 cost. · Art. 10 cost. · Art. 142 Testo unico di pubblica sicurezza

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 1990

Confronto con la versione in vigore dal 12 ottobre 1940 al 1 gennaio 1990. 89 parole tolte, 20 parole aggiunte in 4 capoversi.

tolto: (Art. 143 T. U. 1926).

tolto: Gli stranieri hanno l'obbligo di presentarsi, entro tre giorni dal loro ingresso nel territorio dello Stato, all'autorita' di pubblica sicurezza del luogo ove si trovano, per dare contezza di se' e fare la dichiarazione di soggiorno.

tolto: Lo stesso obbligo spetta agli stranieri, ogni qual volta trasferiscono la loro residenza da uno ad altro comune dello Stato.

tolto: Gli stranieri di passaggio, che si trattengono per diporto nel territorio dello Stato, per un tempo non superiore a due mesi, devono fare soltanto la prima dichiarazione d'ingresso.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 30 DICEMBRE 1989, N. 416, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 FEBBRAIO 1990, N. 39

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art142 · fonte del testo

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