Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 109/1974

    Questione infondata
    23 aprile 1974

    Lo straniero espulso per motivi di ordine pubblico che debba rispondere di un reato in Italia, non può vantare una parità sostanziale di posizione col cittadino italiano imputato, non potendo escludersi in via generale che fra cittadino e straniero, ancorché uguali nella titolarità di certi diritti, esistano differenze di situazioni che possano giustificare un loro diverso trattamento. Pertanto, non è fondata - in riferimento all'art. 3, comma primo, Cost. - la questione di legittimità costituzionale degli artt. 150 e 151 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, limitatamente all'ipotesi in cui lo straniero, espulso per ragioni di ordine pubblico, imputato in Italia, sia citato al dibattimento, sollevata per essere il rientro subordinato ad una discrezionale autorizzazione dell'amministrazione, che peraltro non viene concessa di ufficio ma su richiesta specifica dell'interessato. Cfr.: sent. n. 104 del 1969.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 150 Testo unico di pubblica sicurezza · Art. 151 Testo unico di pubblica sicurezza

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 1990

Confronto con la versione in vigore dal 26 giugno 1931 al 1 gennaio 1990. 110 parole tolte, 20 parole aggiunte in 6 capoversi.

tolto: (Art. 151 T. U. 1926).

tolto: Salvo quanto e' stabilito dal Codice penale, gli stranieri condannati per delitto possono essere espulsi dal Regno e accompagnati alla frontiera.

tolto: Il Ministro dell'interno, per motivi di ordine pubblico, puo' disporre l'espulsione e l'accompagnamento alla frontiera dello straniero di passaggio o residente nel territorio dello Stato.

tolto: Le predette disposizioni non si applicano agli italiani non regnicoli.

tolto: Possono altresi' essere espulsi gli stranieri denunziati per contravvenzione alle disposizioni del capo precedente.

tolto: L'espulsione per motivo di ordine pubblico, preveduta dal primo vapoverso di questo articolo, e' pronunciata con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con l'assenso del Capo del Governo.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 30 DICEMBRE 1989, N. 416, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 FEBBRAIO 1990, N. 39

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art150 · fonte del testo

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