Corte costituzionale

Sentenza n. 109/1974

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/04/1974 · relatore Giuseppe Verzì

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 150 e 151

del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica

sicurezza), promosso con ordinanza emessa l'11 novembre 1971 dal

tribunale di San Remo nel procedimento penale a carico di Zidouni

Bouzid, iscritta al n. 49 del registro ordinanze 1972 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 90 del 5 aprile 1972.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 20 febbraio 1974 il Giudice

relatore Giuseppe Verzì;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per

il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso del procedimento penale a carico di Zidouni Bouzid

imputato del delitto di sfruttamento della prostituzione ed altro, il

tribunale di San Remo, accogliendo l'eccezione della difesa, con

ordinanza 11 novembre 1971, ha sollevato la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 150 e 151 del t.u. delle leggi di p.s. (r.d.

18 giugno 1931, n. 773) in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo

comma, della Costituzione.

Nell'ordinanza il tribunale premette di aver preso atto che lo

Zidouni non è comparso in giudizio pur essendogli stata regolarmente

notificata la relativa citazione, ma che dagli atti risulta che il

medesimo, straniero, è stato espulso dal territorio dello Stato e

iscritto nella rubrica di frontiera "per respingimento". Fa presente,

poi, che la risoluzione della questione è rilevante per la definizione

del giudizio, in quanto la statuizione del citato art. 151, secondo il

quale lo straniero espulso dallo Stato per motivi di ordine pubblico -

come deve essere considerato l'imputato - non può rientrarvi senza una

speciale autorizzazione, incide sulla valutazione della legittimità

dell'impedimento a comparire in giudizio, ai fini della dichiarazione

di contumacia.

Nel procedimento avanti questa Corte è intervenuto il Presidente

del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, che ha concluso per la dichiarazione di

infondatezza della questione. Considerato in diritto :

Secondo il tribunale di San Remo, il divieto di rientrare nel

territorio dello Stato senza autorizzazione del Ministro dell'interno,

sancito dagli artt. 150 e 151 del t.u. delle leggi di p.s. per lo

straniero espulso per motivi di ordine pubblico, violerebbe gli artt. 3

e 24 Cost. nel caso in cui lo stesso straniero, che debba rispondere di

un reato, sia citato al dibattimento. Tale divieto porrebbe infatti un

ostacolo legale alla comparizione nonostante la previsione della

cennata autorizzazione, essendo questa subordinata all'espletamento di

una speciale attività dell'interessato, e, per giunta, affidata alla

discrezionalità dell'amministrazione.

La questione non è fondata.

L'esercizio del diritto di difesa non è ostacolato, né comunque

menomato dalle norme impugnate, le quali disciplinano la posizione

giuridica degli stranieri indesiderabili, colpiti da provvedimenti di

espulsione dal territorio dello Stato. Il divieto di rientrare in

Italia, che è collegato e conseguente al provvedimento di cui all'art.

150 del t.u. delle leggi di p.s. perché vale a rendere effettiva la

espulsione, non è assoluto; viene a cessare, infatti, allorquando

intervenga l'autorizzazione della pubblica amministrazione, che deve di

volta in volta valutare i motivi per cui lo straniero espulso chiede di

rientrare in Italia e predisporre, eventualmente, controlli onde

evitare che egli continui a tenere quella condotta che ha dato luogo al

provvedimento di espulsione. È vero che l'autorizzazione è affidata

alla discrezionalità dell'amministrazione, ma essa trova pur sempre un

limite nel rispetto delle esigenze della giustizia, sicché non può

essere negata allorquando l'espulso si trovi nella necessità di

comparire davanti al giudice per difendersi da una imputazione.

Soltanto quindi un provvedimento illegittimo - come bene osserva

l'Avvocatura dello Stato - potrebbe vulnerare il diritto di difesa

costituzionalmente garantito; ma contro siffatto provvedimento è ben

ammesso il sindacato giurisdizionale.

Né ha alcun fondamento l'argomento addotto dalla ordinanza di

rimessione che le norme in questione vengono a porre lo straniero

espulso in condizione ingiustamente deteriore rispetto a tutti gli

altri soggetti dal momento che l'autorizzazione non viene concessa di

ufficio ma è subordinata all'espletamento di una speciale attività

dell'interessato. Ed invero, lo straniero espulso non può vantare una

parità sostanziale di posizione col cittadino italiano imputato,

perché non può escludersi in via generale che fra cittadino e

straniero, ancorché uguali nella titolarità di certi diritti,

esistano differenze di situazioni che possano giustificare un loro

diverso trattamento (sent. n. 104 del 1969); e - nel caso in esame -

l'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato crea per lo

stesso una posizione giuridica diversa, che giustifica l'adozione di

particolari provvedimenti, i quali non compromettono, per le ragioni

suindicate, l'esercizio del diritto di difesa, pur richiedendo

l'adempimento di determinati oneri.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 150 e 151 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza

(r.d. 18 giugno 1931, n. 773), sollevata in riferimento agli artt. 3 e

24, secondo comma, della Costituzione, con ordinanza 11 novembre 1971

del tribunale di San Remo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 aprile 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1974:109 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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