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[1](Art. 122 T. U. 1926).

[2]Salve le disposizioni di questo testo unico circa la vendita ambulante delle armi, degli strumenti atti ad offendere e delle bevande alcooliche, non puo' essere esercitato il mestiere ambulante di venditore o distributore di merci, generi alimentari o bevande, di scritti o disegni, di cenciaiolo, saltimbanco, cantante, suonatore, servitore di piazza, facchino, cocchiere, conduttore di autoveicoli di piazza, barcaiuolo, lustrascarpe e mestieri analoghi, senza previa iscrizione in un registro apposito presso l'autorita' locale di pubblica sicurezza. Questa rilascia certificato della avvenuta iscrizione.

[3]La iscrizione non e' subordinata alle condizioni prevedute dall'art. 11 ne' a quella preveduta dal capoverso dell'art. 12, salva sempre la facolta' dell'autorita' di pubblica sicurezza di negarla alle persone che ritiene capaci di abusarne.

[4]E' vietato il mestiere di ciarlatano. 44a

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616

44a

Il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, numero 14) l'attribuzione ai Comuni della funzione relativa alla "registrazione per mestieri ambulanti (venditori di merci, di generi alimentari e bevande, di scritti e disegni, merciaiolo, saltimbanco, cantante, suonatore, servitore di piazza, facchino, cocchiere, conduttore di veicoli di piazza, barcaiolo, lustrascarpe e mestieri analoghi) di cui all'art. 121".

Testo in vigore dal 13 settembre 1977 al 15 dicembre 1981

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 41/1971

    Questione infondata
    4 marzo 1971

    L'art. 121 della legge di p.s., per la parte in cui si richiede l'iscrizione nell'apposito registro dei venditori ambulanti, è norma di carattere generale, ispirata alla tutela dell'adolescenza e ad esigenze preventive di pubblica sicurezza, per le quali la legge ritiene opportuno che non manchi un certo controllo delle persone che esercitano mestieri girovaghi (v. sent. n. 33 del 1957). I limiti di questo controllo, ben lungi dal non essere collegati ad alcun criterio obbiettivo di giudizio, risultano ben chiari dalle finalità cui si ispira la norma, finalità alle quali, giusta l'art. 122 dello stesso testo unico di p.s., deve adeguarsi la discrezionalità dell'apprezzamento da parte della pubblica Amministrazione (v. sent. n. 32 del 1969).

    Art. 121 Testo unico di pubblica sicurezza · Art. 4 Testo unico di pubblica sicurezza

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 27/1961

    Questione infondata
    27 maggio 1961

    Il principio per cui nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, non è sempre attuato nella legislazione penale per mezzo di una rigorosa descrizione della fattispecie tipica prevista come reato, ma talora è attuato con una descrizione sommaria dalla fattispecie o con l'uso di espressioni meramente indicative o estensive o esemplificative. Inserire in queste ipotesi il caso concreto nella fattispecie tipica prevista dal legislatore, sia anche questa molto ampia e di non facile delimitazione, è sempre opera di interpretazione e non di applicazione analogica. È perciò infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 121 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sollevata per il motivo che quest'articolo adoperando l'espressione "mestieri analoghi", dopo l'indicazione specifica di alcuni mestieri girovaghi per i quali è prescritta l'iscrizione nei registri dell'autorità di pubblica sicurezza, postulerebbe la necessità di un'applicazione analogica della norma a casi che non sono espressamente previsti, violando così il principio della tassatività della legge penale, sancito nell'art. 25 della Costituzione.

    Art. 25 cost. · Art. 121 Testo unico di pubblica sicurezza

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 33/1957

    Questione infondata
    26 gennaio 1957

    La disposizione dell'art. 121 del T.U. di p.s. del 18 giugno 1931, n. 773, in virtù della quale non possono essere esercitati mestieri girovaghi senza la preventiva iscrizione in un apposito registro presso l'autorità locale di polizia, è ispirata alla tutela dell'adolescenza e ad esigenze di pubblica sicurezza. Come tale essa si inquadra nel sistema dei controlli previsti dall'art. 41 della Costituzione. La suddetta norma non ha nessun rapporto diretto con lo art. 21 della Costituzione, che afferma la libertà di manifestazione del pensiero, perché prende in considerazione l'esercizio del mestiere girovago e non già il suo oggetto specifico, quale può essere la distribuzione di scritti o stampati, che di per sé, quando non da' luogo a mestiere girovago, è libera. Pertanto è infondata la questione della sua legittimità costituzionale.

    Art. 21 cost. · Art. 121 Testo unico di pubblica sicurezza

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 13 settembre 1977

Confronto con la versione in vigore dal 26 giugno 1931 al 13 settembre 1977.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616

    Il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, numero 14) l'attribuzione ai Comuni della funzione relativa alla "registrazione per mestieri ambulanti (venditori di merci, di generi alimentari e bevande, di scritti e disegni, merciaiolo, saltimbanco, cantante, suonatore, servitore di piazza, facchino, cocchiere, conduttore di veicoli di piazza, barcaiolo, lustrascarpe e mestieri analoghi) di cui all'art. 121".

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art121 · fonte del testo

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