Corte costituzionale

Sentenza n. 33/1957

Questione dichiarata infondata · depositata il 26/01/1957 · relatore Gaetano Azzariti

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunziato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 121 del T.U.

delle leggi di p.s. approvato col R.D. 18 giugno 1931, n. 773, promosso

con ordinanza 16 maggio 1956 del Pretore di Montichiari nel

procedimento penale a carico di Brunelli Giovanni e Brunelli Aldino,

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 159 del 27

giugno 1956 ed iscritta al n. 211 del Reg. ord. 1956.

Udita nell'udienza pubblica del 5 dicembre 1956 la relazione del

Giudice Gaetano Azzariti;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Raffaele Bronzini

per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso di un procedimento penale contro Brunelli Giovanni e

Brunelli Aldino, imputati di contravvenzione all'art. 121 del T.U.

delle leggi di p.s. per avere esercitata la vendita ambulante di

giornali senza essere iscritti nei registri dell'autorità di pubblica

sicurezza, la difesa sollevò eccezione di incostituzionalità

dell'articolo 121 predetto in riferimento all'art. 21 della

Costituzione e il Pretore di Montichiari, con ordinanza 16 maggio 1956,

dispose la sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti alla

Corte costituzionale per la decisione della questione di legittimità

costituzionale così sollevata.

Nella ordinanza si osserva che l'eccezione della difesa "non è

manifestamente infondata, in quanto giustificata dal contrasto tra la

libertà di manifestazione del pensiero (che può ritenersi esplicato

anche nella distribuzione di giornali, specialmente quando, come nella

specie, la distribuzione è limitata a giornali di una sola corrente

politica ed avviene per incarico della sezione cui l'imputato

appartiene) e l'obbligo di chiedere ed ottenere preventivamente

l'iscrizione nell'apposito registro, obbligo che può essere ritenuto

pur sempre una limitazione alla libertà sancita dall'art. 21 della

Costituzione, tanto più che la iscrizione può essere negata

dall'autorità di pubblica sicurezza".

Detta ordinanza è stata regolarmente notificata il 22 maggio 1956,

comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento e pubblicata

nella Gazzetta Ulficiale della Repubblica.

Nel giudizio così proposto davanti a questa Corte non vi è stata

costituzione delle parti, ma è tempestivamente intervenuto il

Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura

generale dello Stato, che ha presentato le sue deduzioni in data 11

giugno 1956 e, successivamente, in data 22 novembre, ha depositato

nella cancelleria una memoria.

L'Avvocatura osserva:

a) che l'art. 121 impugnato disciplina una forma di attività

economica e commerciale, che non ha niente da fare con la disciplina

inerente ai mezzi di diffusione della manifestazione del pensiero;

b) che le valutazioni consentite all'autorità di pubblica

sicurezza al fine di ricusare la iscrizione nel registro degli

esercenti i mestieri ambulanti, come risulta dall'art. 122 della legge,

riflettono unicamente esigenze di tutela dell'adolescenza e di pubblica

sicurezza;

c) che l'art. 121 corrisponde ai principi fermati nell'art. 41

della Costituzione che, dichiarando libera l'iniziativa economica

privata, aggiunge che questa non può svolgersi in modo da recare danno

alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

La difesa dello Stato rileva inoltre che l'obbligo di iscrizione

nei registri di pubblica sicurezza per l'esercizio dei mestieri

ambulanti è mantenuto in tutti i progetti sottoposti all'esame del

Parlamento, anche ad iniziativa parlamentare, per la riforma delle

leggi di p.s. e conclude chiedendo che sia dichiarata insussistente

l'asserita incompatibilità dell'art. 121 del T.U. delle leggi di p.s.

con l'art. 21 della Costituzione.

Nella pubblica udienza del 5 dicembre 1956 il rappresentante

dell'Avvocatura dello Stato ha confermato le precedenti deduzioni. Considerato in diritto :

L'art. 121 del T.U. delle leggi di p.s. dispone che non possono

essere esercitati mestieri girovaghi senza previa iscrizione in un

registro apposito presso l'autorità locale di pubblica sicurezza. I

mestieri ai quali si riferisce il detto articolo sono moltissimi. Tra

gli altri vi è il mestiere ambulante di venditore o distributore di

merci, generi alimentari o bevande, di scritti o disegni e, poi ancora,

i mestieri di cenciaiolo, saltimbanco, cantante, suonatore, servitore

di piazza, facchino, cocchiere, conduttore di autoveicoli di piazza,

barcaiuolo, lustrascarpe e mestieri analoghi.

A tutti questi mestieri ambulanti, per quanto diversi nel loro

oggetto, si applica egualmente la norma dell'art. 121, che richiede la

previa iscrizione nel registro presso l'autorità di pubblica

sicurezza; e il successivo art. 122 precisa che la iscrizione deve

essere ricusata alle persone sfornite di carta di identità e può

essere ricusata ai minori degli anni diciotto idonei ad altri lavori e

alle persone pregiudicate e pericolose.

La norma dell'art. 121 della legge di p.s. è quindi di carattere

generale, ispirata alla tutela della adolescenza e ad esigenze

preventive di pubblica sicurezza, per le quali la legge ritiene

opportuno che non manchi un certo controllo sulle persone che

esercitano mestieri girovaghi. In proposito si può ricordare, in via

generale, che l'art. 41 della Costituzione dopo avere premesso che

"l'iniziativa economica privata è libera", soggiunge che essa "non

può svolgersi. . .in modo da recare danno alla sicurezza, alla

libertà, alla dignità umana" ed affida alla legge di determinare "i

controlli opportuni".

Il carattere generale della norma e la sua finalità escludono un

qualsiasi rapporto diretto di essa con l'art. 21 della Costituzione che

afferma la libertà di manifestare il proprio pensiero con le parole,

lo scritto e ogni aitro mezzo di diffusione. Da tale principio

costituzionale non può derivare evidentemente che alla disciplina

posta dalla legge per tutti i mestieri ambulanti di venditore o

distributore di ogni specie di cose: merci, alimenti, bevande, debba

essere sottratto il mestiere ambulante di venditore o distributore di

scritti disegni o stampati. È l'esercizio del mestiere ambulante e non

l'oggetto specifico di esso, vale a dire la distribuzione di scritti o

disegni, che l'art. 121 prende in considerazione, a differenza di

quanto fanno altre norme della stessa legge di pubblica sicurezza, come

quelle dettate nell'art. 113, le quali ultime possono effettivamente

venire in contrasto col principio della libertà di manifestazione del

pensiero, enunciato nell'art. 21 della Costituzione, e sono state

perciò già dichiarate illegittime costituzionalmente da questa Corte

con la sentenza n. 1 del 5 giugno 1956, appunto perché, richiedendo

apposita licenza dell'autorità di pubblica sicurezza per la

distribuzione o la messa in circolazione in luogo pubblico o aperto al

pubblico di scritti o disegni o lasciando in piena discrezionalità

della medesima la facoltà di concedere o negare la licenza, finivano

per rimettere alla detta autorità il potere di consentire o vietare

caso per caso la diffusione di determinati scritti o disegni, cioè,

praticamente, la manifestazione del pensiero.

Nulla di simile può ripetersi per l'art. 121, il quale non

richiede autorizzazione o licenza per distribuire o mettere in vendita

scritti, disegni o giornali. La iscrizione nel registro, come si è

detto, è richiesta per l'esercizio del mestiere ambulante di venditore

o distributore. Qualora manchi l'esercizio del mestiere, l'art. 121 non

è applicabile e quindi la vendita o la distribuzione è libera, non

essendovi nemmeno altre norme legislative che la vietino, come la

giurisprudenza ha più volte messo in rilievo decidendo che la vendita

e la distribuzione di giornali fatte occasionalmente, senza continuità

di carattere professionale, sono fuori delle previsioni del detto art.

121.

Né la iscrizione nel registro potrebbe costituire un mezzo per

stabilire discriminazioni tra giornali o periodici secondo che

appartengano ad uno o ad altro partito politico, ovvero seguano

determinate tendenze, in modo che per alcuni la vendita o la

distribuzione siano agevolate e per altri ostacolate dalla autorità di

pubblica sicurezza. Non può essere dubbio che colui il quale sia

iscritto nel registro degli esercenti il mestiere di venditore

ambulante può liberamente vendere o distribuire o altrimenti mettere

in circolazione, senza bisogno di alcuna licenza dell'autorità,

qualsiasi giornale o periodico, purché ben inteso edito regolarmente

secondo le prescrizioni vigenti, come è stato deciso anche dalla Corte

di cassazione.

Infine è da notare che in relazione all'art. 121 l'autorità di

pubblica sicurezza non ha piena discrezionalità di rifiutare

l'iscrizione nel registro, perché, a differenza di quanto fu di sopra

notato per le licenze richieste nell'art. 113, la legge nell'art. 122

stabilisce criteri precisi ai quali l'autorità deve attenersi nel

ricusare la iscrizione nel registro.

Sotto nessun aspetto può quindi essere considerata

costituzionalmente illegittima la norma dettata nell'art. 121 della

legge di p.s. per asserito contrasto con l'art. 21 della Costituzione,

come nell'ordinanza del Pretore di Montichiari viene prospettato. Giova

inoltre qui ricordare quanto questa Corte ha avuto occasione di

osservare nella sua precedente sentenza n. 1. Con la enunciazione del

diritto di libera manifestazione del pensiero la nostta Costituzione

non ha inteso né consentite attività le quali turbino la

tranquillità pubblica, né sottrarre alla polizia di sicurezza la

funzione di prevenzione dei reati. In conseguenza, non può essere

invocato l'art. 21 della Costituzione per impedire quei controlli anche

preventivi dell'autorità di pubblica sicurezza che il legislatore

ritenga necessari su determinate forme di attività economiche, quale

è quella dei mestieri ambulanti.

Esula poi dai limiti del giudizio di legittimità costituzionale,

di competenza di questa Corte, l'esame dei profili particolari relativi

al caso concreto che forma oggetto del giudizio penale, nel corso del

quale fu emanata l'ordinanza del Pretore di Montichiari. Se possa o

meno esservi esercizio di mestiere a sensi dell'art. 121 della legge di

p.s., allorché la vendita sia limitata a giornali di una sola corrente

politica ed avvenga per incarico della sezione del partito al quale il

venditore appartiene, è questione che riguarda non già la

legittimità costituzionale della norma, ma solo l'applicazione

concreta di essa.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione, proposta con ordinanza del

Pretore di Montichiari in data 16 maggio 1956, sulla legittimità

costituzionale dell'art. 121 del T.U. delle leggi di p.s. approvato

col R.D. 18 giugno 1931, n. 773, in riferimento all'articolo 21 della

Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 gennaio 1957.

ENRICO DE NICOLA - GAETANO AZZARITI

- GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI -

GASPARE AMBROSINI - ERNESTO

BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO

MANCA.

ECLI:IT:COST:1957:33 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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