Corte costituzionale

Sentenza n. 27/1961

Questione dichiarata infondata · depositata il 27/05/1961 · relatore Giuseppe Cappi

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della norma contenuta

nell'art. 121 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza approvato con

R.D. 18 giugno 1931, n. 773, promosso con ordinanza emessa il 28

maggio 1960 dal Pretore di Milano nel procedimento penale a carico di

Zagaria Cosimo, iscritta al n. 82 del Registro ordinanze 1960 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 284 del 19

novembre 1960.

Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio

dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 15 febbraio 1961 la relazione del

Presidente Giuseppe Cappi;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe

Guglielmi, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso del dibattimento davanti al Pretore di Milano, a carico

di Zagaria Cosimo, imputato di contravvenzione all'art. 121 del T.U.

delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931,

n. 773, per avere esercitato abusivamente il mestiere di custode di

auto, la difesa dell'imputato sollevò eccezione di legittimità

costituzionale del citato articolo. Si sostenne che, non essendo il

mestiere di custode d'auto espressamente preveduto dall'art. 121 per

gli adempimenti ivi richiesti - cioè la "iscrizione in un registro

apposito presso l'autorità locale di pubblica sicurezza" - il farlo

rientrare nella generica categoria di "mestieri analoghi", enunciata

nello stesso articolo, implicherebbe un procedimento di

interpretazione analogica, in contrasto col secondo comma dell'art. 25

della Costituzione. Il Pretore, con ordinanza del 28 maggio 1960,

premesso che, a suo avviso, il secondo comma del citato art. 25 "oltre

che sancire il principio della irretroattività sancisce anche quello

della tassatività della legge penale, il quale esclude la possibilità

della interpretazione analogica", ritenuta la questione non

manifestamente infondata e rilevante ai fini del giudizio, il quale,

non potrebbe essere definito "indipendentemente dalla risoluzione

della questione di legittimità costituzionale della espressione

'mestieri analoghi'", rimise gli atti a questa Corte per la

risoluzione della predetta questione. Considerato in diritto :

La Corte ritiene non fondata la proposta questione di legittimità

costituzionale. È noto che il principio in virtù del quale nessuno

può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto

come reato dalla legge (art. 1, Cod. pen.) non è attuato nella

legislazione penale seguendo sempre un criterio di rigorosa descrizione

del fatto. Spesso le norme penali si limitano a una descrizione

sommaria, o all'uso di espressioni meramente indicative, realizzando

nel miglior modo possibile l'esigenza di una previsione tipica dei

fatti costituenti reato. In taluni casi le norme penali, nella

determinazione del fatto punibile, si avvalgono di indicazioni

estensive (es.: artt. 600, 601, 602,705,708, 710, ecc. Cod. pen.),

ovvero anche, come appunto nella norma impugnata, di indicazioni

esemplificative, più o meno numerose, le quali a un certo punto si

chiudono con espressioni come "e simili", "e altri simili", "e altri

analoghi".

In tali casi, ufficio dell'interprete non è di applicare per

analogia la norma a casi da essa non previsti, bensì di attuare il

procedimento ordinario di interpretazione, anche se diretto ad operare

la inserzione di un caso in una fattispecie molto ampia e di non

agevole delimitazione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale,

proposta dal Pretore di Milano con l'ordinanza del 28 maggio 1960,

della norma contenuta nell'art. 121 del T.U. delle leggi di pubblica

sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, in riferimento

all'art. 25 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 maggio 1961.

GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -

MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO

GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -

ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -

GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI.

ECLI:IT:COST:1961:27 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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