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[1](Art. 111 T. U. 1926).
[2]Non si puo' esercitare senza licenza del questore l'arte tipografica, litografica, fotografica, o un'altra qualunque arte di stampa o di riproduzione meccanica o chimica in molteplici esemplari.
[3]La licenza vale esclusivamente per i locali in essa indicati.
[4]E' ammessa la rappresentanza. 44a
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616
44aIl D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, numero 11) l'attribuzione ai Comuni della funzione relativa alle "licenze di esercizio di arte tipografica, litografica e qualunque arte di stampa o di riproduzione meccanica o chimica in molteplici esemplari, di cui all'art. 111".
Testo in vigore dal 13 settembre 1977 al 6 maggio 1998
