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[1](Art. 111 T. U. 1926).

[2]Non si puo' esercitare senza licenza del questore l'arte tipografica, litografica, fotografica, o un'altra qualunque arte di stampa o di riproduzione meccanica o chimica in molteplici esemplari.

[3]La licenza vale esclusivamente per i locali in essa indicati.

[4]E' ammessa la rappresentanza.

Testo in vigore dal 26 giugno 1931 al 13 settembre 1977

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art111 · fonte del testo

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