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[1](Art. 107 T. U. 1926).

[2]((1. I gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, comprese quelle che forniscono alloggio in tende, roulotte, nonche' i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere, ivi compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali, ad eccezione dei rifugi alpini inclusi in apposito elenco istituito dalla regione o dalla provincia autonoma, possono dare alloggio esclusivamente a persone munite della carta d'identita' o di altro documento idoneo ad attestarne l'identita' secondo le norme vigenti.

[3]2. Per gli stranieri extracomunitari e' sufficiente l'esibizione del passaporto o di altro documento che sia considerato ad esso equivalente in forza di accordi internazionali, purche' munito della fotografia del titolare.

[4]3. I soggetti di cui al comma 1, anche tramite i propri collaboratori, sono tenuti a consegnare ai clienti una scheda di dichiarazione delle generalita' conforme al modello approvato dal Ministero dell'interno. Tale scheda, anche se compilata a cura del gestore, deve essere sottoscritta dal cliente. Per i nuclei familiari e per i gruppi guidati la sottoscrizione puo' essere effettuata da uno dei coniugi anche per gli altri familiari, e dal capogruppo anche per i componenti del gruppo. I soggetti di cui al comma 1 sono altresi' tenuti a comunicare all'autorita' locale di pubblica sicurezza le generalita' delle persone alloggiate, mediante consegna di copia della scheda, entro le ventiquattro ore successive al loro arrivo. In alternativa, il gestore puo' scegliere di effettuare tale comunicazione inviando, entro lo stesso termine, alle questure territorialmente competenti i dati nominativi delle predette schede con mezzi informatici o telematici o mediante fax secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'interno)).

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480

58

Il D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480 ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore determinata dall'art. 15, salvo che il relativo procedimento penale sia stato definito".

Testo in vigore dal 5 maggio 2001 al 28 dicembre 2011

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 262/2005

    Questione infondata
    1 luglio 2005

    riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 109 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), nel testo sostituito dall'art. 8 della legge 29 marzo 2001, n. 135 (Riordino della legislazione nazionale del turismo), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,…

    Art. 3 cost. · Art. 109 Testo unico di pubblica sicurezza · Art. 8 Riforma della legislazione nazionale del turismo · Art. 86 Testo unico di pubblica sicurezza

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 144/1970

    Questione infondata
    16 luglio 1970

    Le norme di cui all'art. 109, commi primo e secondo, del T.U. delle leggi di P.S., che vietano agli albergatori, e, in genere, a coloro che danno alloggio per mercede di alloggiare persone non munite di documenti di identità, non contrastano con gli artt. 16, comma primo, e 17, comma secondo, della Costituzione: ed invero, da un lato l'art. 16 non tutela la segretezza dei movimenti dei cittadini ma la libertà di circolazione e soggiorno, che non è compromessa dall'onere di portare o di esibire il documento di identificazione; dall'altra, l'art. 17, che attiene alla libertà di riunione, non può incidere sulla norma impugnata che si riferisce esclusivamente alle persone cui viene dato alloggio e non riguarda coloro che sostano in locali di utilizzazione comune, adibiti a trattenimenti.

    Art. 76 cost. · Art. 77 cost. · Art. 42 cost. · Art. 108 Testo unico di pubblica sicurezza

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 5 maggio 2001

Confronto con la versione in vigore dal 31 maggio 1995 al 5 maggio 2001. 138 parole tolte, 107 parole aggiunte in 5 capoversi.

tolto: I gestori delle strutture ricettive di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, esclusi iaggiunto: 1. I gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, comprese quelle che forniscono alloggio in tende, roulotte, nonche' i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere, ivi compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali, ad eccezione dei rifugi alpini inclusi in apposito elenco tolto: approvato aggiunto: istituito dalla regione o tolto: provincia autonoma in cui sono ubicati, non aggiunto: dalla provincia autonoma, possono dare alloggio tolto: a persone non aggiunto: esclusivamente a persone munite della carta tolto: di identita' aggiunto: d'identita' o di altro documento idoneo ad attestarne l'identita' secondo le norme vigenti.

aggiunto: 2. Per gli stranieri aggiunto: extracomunitari e' sufficiente l'esibizione del passaporto o di altro documento che sia considerato ad esso equivalente in forza di accordi internazionali, purche' munito della fotografia del titolare.

aggiunto: 3. I soggetti di cui al tolto: primo comma aggiunto: comma 1, anche tramite i propri collaboratori, sono tenuti a consegnare ai clienti tolto: che chiedono alloggio una scheda di dichiarazione delle generalita' conforme al modello approvato dal tolto: Ministro aggiunto: Ministero dell'interno. Tale scheda, anche se compilata a cura del gestore, deve essere sottoscritta … la sottoscrizione puo' essere effettuata da uno dei coniugi anche per gli altri familiariaggiunto: , e dal capogruppo anche per i componenti del gruppo. tolto: Le schede di dichiarazione, in serie numerata progressivamente, sono conservate per dodici mesi presso la struttura ricettiva a disposizione degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza che ne possono chiedere l'esibizione. L'obbligo di conservazione della scheda di cui al presente comma cessa a far data dal 30 giugno 1996. I soggetti di cui al tolto: primo comma aggiunto: comma 1 sono altresi' tenuti a comunicare tolto: giornalmente all'autorita' aggiunto: all'autorita' locale di pubblica sicurezza tolto: l'arrivo aggiunto: le generalita' delle persone alloggiate, mediante consegna di copia della scheda, tolto: ovvero mediante comunicazione, anche aggiunto: entro le ventiquattro ore successive al loro arrivo. In alternativa, il gestore puo' scegliere di effettuare tale comunicazione inviando, entro lo stesso termine, alle questure territorialmente competenti i dati nominativi delle predette schede con mezzi informaticitolto: , effettuata secondo aggiunto: o telematici o mediante fax secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'internotolto: .

tolto: La violazione delle disposizioni del presente articolo e' soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire sei milioni.

tolto: Salve le pene stabilite nel comma quarto, in caso di trasgressione la licenza puo' essere revocata.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art109 · fonte del testo

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