[1](Art. 129 T. U. 1926).

[2]I fabbricanti, i commercianti, gli esercenti e le altre persone indicate negli articoli 126 e 127 non possono compiere operazioni ((su cose antiche o usate)) se non con le persone provviste della carta di identita' o di altro documento munito di fotografia, proveniente dall'Amministrazione dello Stato.30

[3]Essi devono tenere un registro delle operazioni ((di cui al primo comma)) che compiono giornalmente, in cui sono annotate le generalita' di coloro con i quali le operazioni ((di cui al primo comma)) stesse sono compiute e le altre indicazioni prescritte dal regolamento.30

[4]Tale registro deve essere esibito agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, ad ogni loro richiesta.30

[5]Le persone, che compiono operazioni ((di cui al primo comma)) con gli esercenti sopraindicati, sono tenute a dimostrare la propria identita' nei modi predetti.30

[6]L'esercente, che ha comprato cose preziose, non puo' alterarle o alienarle se non dieci giorni dopo l'acquisto, tranne che si tratti di oggetti comprati presso i fondachieri o i fabbricanti ovvero all'asta pubblica.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

30

La Corte Costituzionale con sentenza 28 giugno - 9 luglio 1963, n. 121 (in G.U. 1ª s.s. 13/07/1963, n. 187) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale delle norme contenute nei primi quattro commi dell'art. 128 della legge di pubblica sicurezza, nella parte in cui tali norme riguardano operazioni su oggetti preziosi nuovi nel senso esposto nella motivazione, in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione".

Testo vigente dal 16 dicembre 2005

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 128, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 14825/2025

    3 giugno 2025

    Il titolare di un'autorizzazione di pubblica sicurezza non è esonerato dall'obbligo di sorvegliare quanto avviene nell'ufficio e di far osservare tutte le prescrizioni imposte dall'autorità di polizia o dalle leggi, anche ove si avvalga di incaricati o dipendenti, rimanendo personalmente responsabile delle inosservanze da essi materialmente commesse. (Fattispecie in tema di obbligo del commerciante di annotazione delle operazioni su oggetti preziosi usati previsto dall'art. 128 del r.d. n. 773 del 1931, come modificato dall'art. 10 della l. n. 246 del 2005).

    Art. 128 · Art. 8 Testo unico di pubblica sicurezza

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 121/1963

    Illegittimità dichiarata
    9 luglio 1963

    L'art. 128 del T.U. delle leggi di p.s. 18 giugno 1931, n. 773, nel prescrivere la identificazione, da parte del commerciante, dell'acquirente di oggetti preziosi e la registrazione della compravendita in apposito registro tenuto dal commerciante di tali oggetti, mentre risponde allo scopo di controllare la circolazione delle cose preziose usate, potendo esse provenire da attività criminose od essere oggetto di ricettazione o di incauto acquisto, non è giustificato da alcuna utilità sociale ricollegabile ai fini della polizia di sicurezza, quando si tratta di commercio di preziosi nuovi. Il riconoscimento dell'acquirente, da parte del commerciante, e la registrazione della compravendita nell'apposito registro comportano una grave limitazione dell'iniziativa economica di una categoria di industriali, artigiani e commercianti, con notevole contrazione degli affari e con conseguente pregiudizio economico per essi e per la collettività. Le suddette formalità (riconoscimento e registrazione) comportano inoltre una limitazione, senza necessità, della libertà dei privati acquirenti ed una lesione di quella sfera di riservatezza, che deve essere rispettata nei limiti in cui lo consenta la tutela degli interessi della collettività nel campo della sicurezza, dell'economia e della finanza pubblica. Pertanto, la norma contenuta nei primi quattro commi dell'art. 128, nella parte in cui richiede il riconoscimento dell'acquirente e la registrazione degli atti di compravendita degli oggetti preziosi nuovi presso un commerciante autorizzato, si pone in contrasto con l'art. 41 Cost. e con l'art. 3 Cost. atteso che non è possibile imporre ad una categoria di esercenti una particolare e più rigorosa disciplina di quella stabilita per categorie similari, quando non sia giustificata da determinate ragioni che nel caso di specie risultano insussistenti.

    Art. 3 cost. · Art. 41 cost. · Art. 128 Testo unico di pubblica sicurezza

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2005

Confronto con la versione in vigore dal 14 luglio 1963 al 16 dicembre 2005. 20 parole aggiunte in 3 capoversi.

I fabbricanti, i commercianti, gli esercenti e le altre persone indicate negli articoli 126 e 127 non possono compiere operazioni aggiunto: su cose antiche o usate se non con le persone provviste della carta di identita' o di altro documento munito di fotografia, proveniente dall'Amministrazione dello Stato.

Essi devono tenere un registro delle operazioni aggiunto: di cui al primo comma che compiono giornalmente, in cui sono annotate le generalita' di coloro con i quali le operazioni aggiunto: di cui al primo comma stesse sono compiute e le altre indicazioni prescritte dal regolamento.

Le persone, che compiono operazioni aggiunto: di cui al primo comma con gli esercenti sopraindicati, sono tenute a dimostrare la propria identita' nei modi predetti.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art128 · fonte del testo

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