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[1](Art. 107 T. U. 1926).

[2]Gli albergatori, i locandieri, coloro che gestiscono pensioni o case di salute o altrimenti danno alloggio per mercede non possono dare alloggio a persone non munite della carta di identita' o di altro documento idoneo ad attestarne la identita' e proveniente dall'Amministrazione dello Stato.

[3]Per gli stranieri e' sufficiente l'esibizione del passaporto o di altro documento che sia considerato ad esso equivalente in forza di accordi internazionali, purche' munito della fotografia del titolare.

[4]Gli albergatori e gli altri esercenti predetti devono tenere un registro, nel quale sono indicati le generalita' e il luogo di provenienza delle persone alloggiate, e devono comunicare giornalmente all'autorita' locale di pubblica sicurezza l'arrivo, la partenza e il luogo di destinazione di tali persone.

[5]Nel caso di trasgressione puo' essere revocata la licenza, salve le pene stabilite dal Codice penale.

Testo in vigore dal 26 giugno 1931 al 3 ottobre 1993

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Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 262/2005

    Questione infondata
    1 luglio 2005

    riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 109 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), nel testo sostituito dall'art. 8 della legge 29 marzo 2001, n. 135 (Riordino della legislazione nazionale del turismo), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,…

    Art. 3 cost. · Art. 109 Testo unico di pubblica sicurezza · Art. 8 Riforma della legislazione nazionale del turismo · Art. 86 Testo unico di pubblica sicurezza

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 144/1970

    Questione infondata
    16 luglio 1970

    Le norme di cui all'art. 109, commi primo e secondo, del T.U. delle leggi di P.S., che vietano agli albergatori, e, in genere, a coloro che danno alloggio per mercede di alloggiare persone non munite di documenti di identità, non contrastano con gli artt. 16, comma primo, e 17, comma secondo, della Costituzione: ed invero, da un lato l'art. 16 non tutela la segretezza dei movimenti dei cittadini ma la libertà di circolazione e soggiorno, che non è compromessa dall'onere di portare o di esibire il documento di identificazione; dall'altra, l'art. 17, che attiene alla libertà di riunione, non può incidere sulla norma impugnata che si riferisce esclusivamente alle persone cui viene dato alloggio e non riguarda coloro che sostano in locali di utilizzazione comune, adibiti a trattenimenti.

    Art. 76 cost. · Art. 77 cost. · Art. 42 cost. · Art. 108 Testo unico di pubblica sicurezza

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art109 · fonte del testo

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