Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 maggio 1995 al 5 maggio 2001. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 107 T. U. 1926).

[2]((I gestori delle strutture ricettive di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, esclusi i rifugi alpini inclusi in apposito elenco approvato dalla regione o provincia autonoma in cui sono ubicati, non possono dare alloggio a persone non munite della carta di identita' o di altro documento idoneo ad attestarne l'identita' secondo le norme vigenti)).

[3]Per gli stranieri e' sufficiente l'esibizione del passaporto o di altro documento che sia considerato ad esso equivalente in forza di accordi internazionali, purche' munito della fotografia del titolare.

[4]((I soggetti di cui al primo comma, anche tramite i propri collaboratori, sono tenuti a consegnare ai clienti che chiedono alloggio una scheda di dichiarazione delle generalita' conforme al modello approvato dal Ministro dell'interno. Tale scheda, anche se compilata a cura del gestore, deve essere sottoscritta dal cliente. Per i nuclei familiari e per i gruppi guidati la sottoscrizione puo' essere effettuata da uno dei coniugi anche per gli altri familiari e dal capogruppo anche per i componenti del gruppo. Le schede di dichiarazione, in serie numerata progressivamente, sono conservate per dodici mesi presso la struttura ricettiva a disposizione degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza che ne possono chiedere l'esibizione. L'obbligo di conservazione della scheda di cui al presente comma cessa a far data dal 30 giugno 1996. I soggetti di cui al primo comma sono altresi' tenuti a comunicare giornalmente all'autorita' di pubblica sicurezza l'arrivo delle persone alloggiate, mediante consegna di copia della scheda, ovvero mediante comunicazione, anche con mezzi informatici, effettuata secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'interno)).

[5]((La violazione delle disposizioni del presente articolo e' soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire sei milioni)).

[6]Salve le pene stabilite nel comma quarto, in caso di trasgressione la licenza puo' essere revocata.58

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480

58

Il D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480 ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore determinata dall'art. 15, salvo che il relativo procedimento penale sia stato definito".

Testo in vigore dal 31 maggio 1995 al 5 maggio 2001

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 262/2005

    Questione infondata
    1 luglio 2005

    riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 109 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), nel testo sostituito dall'art. 8 della legge 29 marzo 2001, n. 135 (Riordino della legislazione nazionale del turismo), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,…

    Art. 3 cost. · Art. 109 Testo unico di pubblica sicurezza · Art. 8 Riforma della legislazione nazionale del turismo · Art. 86 Testo unico di pubblica sicurezza

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 144/1970

    Questione infondata
    16 luglio 1970

    Le norme di cui all'art. 109, commi primo e secondo, del T.U. delle leggi di P.S., che vietano agli albergatori, e, in genere, a coloro che danno alloggio per mercede di alloggiare persone non munite di documenti di identità, non contrastano con gli artt. 16, comma primo, e 17, comma secondo, della Costituzione: ed invero, da un lato l'art. 16 non tutela la segretezza dei movimenti dei cittadini ma la libertà di circolazione e soggiorno, che non è compromessa dall'onere di portare o di esibire il documento di identificazione; dall'altra, l'art. 17, che attiene alla libertà di riunione, non può incidere sulla norma impugnata che si riferisce esclusivamente alle persone cui viene dato alloggio e non riguarda coloro che sostano in locali di utilizzazione comune, adibiti a trattenimenti.

    Art. 76 cost. · Art. 77 cost. · Art. 42 cost. · Art. 108 Testo unico di pubblica sicurezza

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 31 maggio 1995

Confronto con la versione in vigore dal 5 agosto 1994 al 31 maggio 1995. 199 parole tolte, 209 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: Gli albergatori, i locandieri, coloro che gestiscono pensioni o case di salute o altrimenti danno alloggio per mercede nonche' coloro che gestiscono una struttura che fornisce alloggio anche in tende, roulotte, battelli e similiaggiunto: I gestori delle strutture ricettive di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, esclusi i rifugi alpini inclusi in apposito elenco approvato dalla regione o provincia autonoma in cui sono ubicati, non possono dare alloggio a persone non munite della carta di identita' o di altro documento idoneo ad attestarne tolto: la identita' e proveniente dall'Amministrazione dello Stato aggiunto: l'identita' secondo le norme vigenti.

tolto: Gli albergatori e gli altri esercenti predetti devono tenere un registro, nel quale sono indicati le generalita' e il luogo di provenienza delle persone alloggiate, e devono comunicare giornalmente all'autorita' locale di pubblica sicurezza l'arrivo, la partenza e il luogo di destinazione di tali persone. La comunicazione dell'arrivo e' effettuata mediante consegna di una schedaaggiunto: I soggetti di cui al primo comma, anche tramite i propri collaboratori, sono tenuti a consegnare ai clienti che chiedono alloggio una scheda di dichiarazione delle generalita' conforme al modello approvato tolto: con decreto del Ministro dell'interno, fatta compilare e firmare personalmente dagli alloggiati, ed integrata, a cura degli albergatori o altri esercenti predetti, dagli estremi del documento di identita', passaporto o documento equivalente aggiunto: dal Ministro dell'interno. Tale scheda, anche se compilata a cura del gestore, deve essere sottoscritta dal cliente. Per i nuclei familiari e per i gruppi guidatitolto: , la compilazione e la sottoscrizione dell'apposita scheda aggiunto: la sottoscrizione puo' essere effettuata da uno dei coniugi anche per tolto: l'altro coniuge e per i figli minorenni e dal capo gruppo anche per gli altri componenti del gruppo aggiunto: gli altri familiari e dal capogruppo anche per i componenti del gruppo. Le schede di dichiarazione, in serie numerata progressivamente, sono conservate per dodici mesi presso la struttura ricettiva a disposizione degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza che ne possono chiedere l'esibizione. L'obbligo di conservazione della scheda di cui al presente comma cessa a far data dal 30 giugno 1996. I soggetti di cui al primo comma sono altresi' tenuti a comunicare giornalmente all'autorita' di pubblica sicurezza l'arrivo delle persone alloggiate, mediante consegna di copia della scheda, ovvero mediante comunicazione, anche con mezzi informatici, effettuata secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'interno.

tolto: Chiunque viola leaggiunto: La violazione delle disposizioni del presente articolo e' tolto: punito con l'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda sino a lire seicentomila. Se la persona alloggiata e' uno straniero od un apolide, la pena e' dell'arresto sino a sei mesi cui puo' essere aggiunta l'ammenda sino a lire un milione duecentomila aggiunto: soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire sei milioni.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art109 · fonte del testo

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