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[1](Art. 106 T. U. 1926).

[2]Non si puo' esercitare l'industria di affittare camere o appartamenti mobiliati, o altrimenti dare alloggio per mercede, anche temporaneamente o a periodi ricorrenti, senza preventiva dichiarazione all'autorita' locale di pubblica sicurezza.

[3]La dichiarazione e' valida esclusivamente per i locali in essa indicati.

[4]Il questore, di sua iniziativa o su proposta dell'autorita' locale, puo' vietare, in qualsiasi tempo, l'esercizio delle attivita' indicate in questo articolo se il dichiarante sia nel novero delle persone di cui all'art. 92 o se abbia ragione di ritenere che nel locale si eserciti o si intenda esercitare la prostituzione clandestina o il giuoco d'azzardo, o si faccia uso di sostanze stupefacenti.

Testo in vigore dal 26 giugno 1931 al 6 maggio 1998

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 144/1970

    Questione infondata
    16 luglio 1970

    Non è fondata, con riferimento agli artt. 41 e segg. della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 108 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza (approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773) secondo cui non si può affittare camere o appartamenti mobiliati o altrimenti dare alloggio per mercede senza una preventiva dichiarazione all'autorità locale di P.S.. La norma impugnata, che va letta in collegamento con la legge 16 giugno 1939, n. 1111, relativa alla disciplina degli affittacamere, si riferisce esclusivamente all'attività economica, professionalmente esercitata, della locazione di appartamenti ammobiliati, e pertanto va posta in relazione non già con la disciplina costituzionale della proprietà privata, ma a quella della iniziativa economica privata: e poiché questa, ai sensi dell'art. 41 della Costituzione, deve svolgersi, tra l'altro, in modo da non recare danno alla sicurezza, intesa come garanzia di un normale vivere civile in un ordine democratico, non possono considerarsi illegittime sotto questo profilo quelle norme che richiedono per l'esercizio di attività economiche licenze ed autorizzazioni, quando occorra, anche di polizia. Nel caso in esame, l'art. 108 è diretto proprio a tutelare in via preventiva quella sicurezza del vivere civile che può essere compromessa - se il locatore non da' affidamento - la' dove si avvicendano persone di varia e diversa provenienza.

    Art. 76 cost. · Art. 77 cost. · Art. 42 cost. · Art. 108 Testo unico di pubblica sicurezza

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art108 · fonte del testo

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