[1](Art. 104 T. U. 1926).

[2]Con decreto Reale, su proposta dei Ministri dell'interno e delle finanze, e sentito il parere del Consiglio superiore di sanita', sara' provveduto alla formazione e alla pubblicazione dell'elenco delle sostanze ed essenze nocive alla salute, che e' vietato adoperare, o che si possono adoperare soltanto in determinate proporzioni, nella preparazione delle bevande alcooliche.

[3]Tale elenco deve essere riveduto ogni biennio.

Testo vigente dal 26 giugno 1931

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art106 · fonte del testo

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