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1. Il Ministro del tesoro, udito il parere di una commissione composta di cinque membri nominati per un triennio dal Ministro stesso, di concerto con i Ministri del commercio con l'estero, delle finanze e di grazia e giustizia, determina con decreto motivato la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, precisandone modalita' e termini secondo quanto previsto dall'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, e n. 689. 2. La commissione di cui al comma 1 delibera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed a maggioranza di voti dei membri presenti. In caso di parita', prevale il voto del presidente. La commissione da' il suo parere motivato sulle infrazioni, formulando le proposte sulla natura e sulla misura delle sanzioni che ritiene applicabili. La commissione ha facolta' di richiedere all'Ufficio italiano dei cambi di integrare gli accertamenti compiuti. 3. Il Ministro del tesoro ha facolta' di delegare il provvedimento di irrogazione delle sanzioni a un Sottosegretario o a un dirigente generale. 4. Con il decreto di ingiunzione al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria e' disposta la confisca amministrativa dei valori sequestrati secondo quanto previsto dall'articolo 20, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. 5. Il decreto di ingiunzione al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve essere emesso nel termine perentorio di centottanta giorni dalla ricezione degli atti da parte dell'Ufficio italiano dei cambi. 6. La mancata emanazione del provvedimento nel termine indicato comporta l'estinzione dell'obbligazione al pagamento delle somme dovute per le infrazioni contestate. 7. Contro il decreto di ingiunzione al pagamento puo' essere proposta opposizione davanti al pretore del luogo in cui e' stata commessa la violazione, ovvero, quando questa e' stata commessa all'estero, del luogo in cui e' stata accertata, entro i termini previsti dall'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Il giudizio davanti al pretore e' regolato dall'articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 8. Il decreto del Ministro del tesoro che infligge la pena pecuniaria ha efficacia di titolo esecutivo. Si applica l'articolo 18, sesto, comma della legge 24 novembre 1981, n. 689. 9. L'esecuzione ha luogo a cura dell'intendente di finanza competente per territorio, con l'osservanza delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

Testo in vigore dal 10 maggio 1988 al 15 agosto 2007

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 336/1995

    Questione infondata
    20 luglio 1995

    La deroga al criterio generale di determinazione della competenza territoriale, posta dall'art. 32, settimo comma, del d.P.R. 31 marzo 1988, n. 148, nell'attribuire al Pretore di Roma la competenza a conoscere dei giudizi di opposizione a violazione delle norme valutarie, avendo sede in tale città l'Ufficio italiano dei cambi, preposto all'accertamento delle infrazioni, è ampiamente giustificata dalla prevalenza di un interesse pubblico a reprimere quegli illeciti, anche per la pericolosità che tecniche sofisticate e disponibilità di ingenti mezzi finanziari frequentemente esprimono. Posto che la violazione non può ritenersi commessa se non nel tempo e nel luogo risultanti dall'accertamento, assume decisivo valore il luogo in cui elementi probatori di origine svariata e segmenti di indagine di diversa matrice vengono raccolti e coordinati dall'Ufficio italiano cambi, autorità fornita, a riguardo, di particolarissime competenze e di penetranti prerogative di controllo e verifica: la complessità strutturale di alcuni illeciti ne giustifica la competenza, mentre la speciale vocazione ad accertare le fattispecie perfezionatesi all'estero rende 'a fortiorì ragione della localizzazione, presso di esso, della relativa attività di accertamento. La scelta compiuta dal legislatore, resa pressoché necessaria dalle esigenze di certezza nell'individuazione del giudice competente, non determina, all'evidenza, irragionevole disparità di trattamento, ne' ostacola, direttamente o indirettamente, il diritto di difesa, e neppure viola il principio di precostituzione del giudice naturale, di cui al contrario, costituisce un efficace modo di attuazione. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 97 Cost., dell'art. 32, comma 7, primo periodo, del d.P.R. 31 marzo 1988, n. 148). red.: A.G. rev.: S.P.

    Art. 32 Testo unico di legge in materia valutaria · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 25 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-03-31;148~art32 · fonte del testo

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