Corte costituzionale

Sentenza n. 336/1995

Questione dichiarata infondata · depositata il 20/07/1995 · relatore Cesare Ruperto

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 32, settimo

comma, del d.P.R. 31 marzo 1988, n. 148 (Approvazione del testo unico

delle norme in materia valutaria), promosso con ordinanza emessa il 1

febbraio 1995 dal Pretore di Roma, nel procedimento civile vertente

tra Rizzuto Francesco e il Ministero del tesoro, iscritta al n. 196

del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di costituzione di Rizzuto Francesco, nonché l'atto

di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 27 giugno 1995 il Giudice relatore

Cesare Ruperto;

Uditi l'avv. Francesco Rizzuto, in proprio, e l'Avvocato dello

Stato Giovanni P. de Figueiredo per il Presidente del Consiglio dei

ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio di opposizione avverso l'ingiunzione

emessa, a seguito d'infrazione valutaria, dal Ministero del tesoro

per diciotto miliardi di lire in data 15 febbraio 1990, il Pretore di

Roma - dinanzi al quale il giudizio era stato riassunto a seguito

della decisione della Corte di cassazione adita con regolamento di

competenza - con ordinanza emessa il 1 febbraio 1995 ha sollevato

questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, settimo comma,

del d.P.R. 31 marzo 1988, n. 148 (Approvazione del testo unico delle

norme in materia valutaria): a) in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e

97 della Costituzione, nella parte in cui prevede la competenza del

Pretore di Roma - luogo in cui ha sede l'Ufficio italiano dei cambi -

per tutte le cause di opposizione ad ingiunzione riguardanti le

infrazioni valutarie; b) in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della

Costituzione, nella parte in cui assoggetta tali controversie al rito

previsto dall'art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche

al sistema penale).

A parere del giudice a quo la competenza del Pretore di Roma, che

sarebbe già stata affermata dalla Corte di cassazione con sentenza

17 giugno 1988, n. 4131 (nel senso della coincidenza tra luogo in cui

l'illecito è commesso e luogo dell'accertamento), come giudice del

luogo in cui è stata accertata l'infrazione dall'Ufficio italiano

dei cambi, comporterebbe una violazione del principio d'eguaglianza,

una sottrazione del cittadino al suo giudice naturale, una

menomazione del suo diritto di difesa, nonché una lesione del

principio di buon andamento della pubblica amministrazione (l'art. 97

della Costituzione non è peraltro citato nel dispositivo

dell'ordinanza di rimessione). Infatti, per l'ingiunto, l'onere di

dover proporre opposizione dinanzi al Pretore di Roma comporterebbe

un aggravio di costi ed un disagio, anche considerando l'ammontare,

spesso notevole delle somme oggetto della sanzione ed alla luce del

principio, più volte affermato da questa Corte, per cui le deroghe

alla competenza territoriale devono essere sorrette da un

apprezzabile interesse pubblico e non determinare una menomazione del

diritto di difesa. A parere del remittente potrebbero, nel caso in

esame, essere utilizzati altri criteri, quale ad esempio il luogo in

cui siano state svolte indagini dalla Guardia di finanza ovvero da

altri organi deputati all'accertamento di tali infrazioni.

Quanto alla seconda questione, rileva il Pretore che il

procedimento di cui all'art. 23 della citata legge sulla

depenalizzazione, se si adatta a sanzioni di scarso rilievo, non pare

viceversa idoneo a garantire il diritto di difesa, per la mancanza

del doppio grado di giudizio in una materia spesso assai complessa.

Solo l'appello infatti assicurerebbe, per il suo effetto devolutivo,

le predette garanzie, la cui esclusione risulterebbe incomprensibile

in subiecta materia, attesa la possibilità di una notevole incidenza

nel patrimonio dell'ingiunto e considerato che il doppio grado è

stato previsto da ultimo per le controversie "di ben minore

rilevanza" devolute al giudice di pace.

2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso

per l'infondatezza di entrambi i profili della questione. Osserva

l'Avvocatura che la norma impugnata prevede la competenza del Pretore

del luogo ove è stata commessa l'infrazione e che l'affermazione di

cui alla sentenza n. 4131 del 1988 della Corte di cassazione

concerneva un caso in cui il luogo della violazione e quello

dell'accertamento coincidevano.

Ma anche a voler ritenere una sovrapposizione del diritto vivente

al dato testuale della norma, l'Autorità intervenuta sostiene che la

garanzia del diritto di difesa, oltre a potersi diversamente

modulare, non si spinge al punto di assicurare una difesa "comoda",

specie allorché tale esigenza debba essere contemperata con il

principio di buon andamento della pubblica amministrazione.

Quanto infine alla mancanza di un doppio grado di merito, si

osserva come tale principio, secondo la giurisprudenza di questa

Corte, non abbia rilevanza costituzionale.

3. - Nel giudizio dinanzi a questa Corte si è costituita la parte

privata, chiedendo di difendersi personalmente in quanto patrocinante

in Cassazione e aderendo alle motivazioni di cui all'ordinanza di

remissione. Considerato in diritto

1. - Il Pretore di Roma dubita della legittimità costituzionale

dell'art. 32, settimo comma, del d.P.R. 31 marzo 1988, n. 148, sotto

due profili: a) in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 97 della

Costituzione, nella parte in cui la norma prevede la competenza del

Pretore di Roma a conoscere dei giudizi di opposizione a violazione

delle norme valutarie, in tale città avendo sede l'Ufficio italiano

dei cambi, preposto all'accertamento delle infrazioni stesse; b) in

riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, là dove la

norma assoggetta le controversie in argomento al procedimento di cui

alla legge 24 novembre 1981, n. 689, così sottraendole

all'esperibilità di un ulteriore gravame di merito.

2. - La prima questione non è fondata.

2.1. - Il primo comma dell'art. 32 del d.P.R. 31 marzo 1988, n.

148, individua nel decreto del Ministro del tesoro, emesso previo

parere di un'apposita commissione consultiva, il provvedimento che

determina la somma dovuta per le violazioni in materia valutaria,

contestualmente ingiungendone il pagamento e "precisandone modalità

e termini secondo quanto previsto dall'art. 18 della legge 24

novembre 1981, n. 689".

L'impugnato settimo comma specifica poi che contro tale decreto

"può essere proposta opposizione davanti al pretore del luogo in cui

è stata commessa la violazione, ovvero, quando questa è stata

commessa all'estero, del luogo in cui è stata accertata"; per i

termini ed il procedimento di opposizione è ivi fatto rinvio,

rispettivamente, agli artt. 22 e 23 della citata legge n. 689 del

1981.

L'art. 1, terzo comma, della successiva legge 21 ottobre 1988, n.

455, come conseguenza dell'abolitio criminis disposta per le

violazioni valutarie, prevede poi che l'Autorità giudiziaria dinanzi

alla quale pendano procedimenti penali alla data d'entrata in vigore

della legge, se non deve pronunciare decreto di archiviazione o

sentenza di proscioglimento, trasmetta gli atti all'Ufficio italiano

dei cambi ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative.

2.2. - Il giudizio a quo trae origine appunto dall'applicazione

del sistema transitorio da ultimo descritto, e le violazioni

contestate riguardano in massima parte illeciti valutari commessi

all'estero. Il che spiega perché il verbale di accertamento sia

stato redatto dall'Ufficio italiano dei cambi, nella sua sede

istituzionale di Roma.

È dunque la concomitante operatività delle due regole - dettate

per il meccanismo a regime e per la fase intertemporale - che radica

la competenza del Pretore di Roma a conoscere dell'opposizione, e non

già un'inesistente modifica del forum commissi delicti che il

giudice a quo attribuisce alla giurisprudenza della Corte di

cassazione.

Al riguardo va osservato che, secondo la prospettazione, al

criterio generale che determina la competenza de qua con riferimento

al luogo in cui l'illecito è commesso, la Corte di cassazione

avrebbe sostituito il diverso principio del luogo dell'accertamento.

Quand'invece è vero il contrario, nel senso che la violazione non

può ritenersi commessa se non nel tempo e nel luogo risultanti

dall'accertamento, posto che la legge non attribuisce alcuna

rilevanza al luogo in cui è iniziata la consumazione della

violazione prima che essa sia accertata da parte degli organi a ciò

preposti. Sicché, in particolare, le prove degli illeciti valutari

possono essere raccolte in più località o, addirittura, emergere da

un complesso di considerazioni logiche estranee ad ogni concetto di

localizzabilità sul territorio. Pertanto assume decisivo valore il

luogo in cui elementi di origine svariata e segmenti d'indagine di

diversa matrice sono stati raccolti e coordinati da un'autorità

fornita, a riguardo, di particolarissime competenze ed attribuzioni.

L'Ufficio italiano dei cambi, ex art. 25 del d.P.R. n. 148 del 1988,

si caratterizza infatti per le penetranti prerogative di controllo e

verifica, esercitabili non solo nei confronti degl'istituti di

credito ma anche verso altri soggetti, ed altresì mediante il

servizio di vigilanza della Banca d'Italia, la Guardia di finanza,

l'Istituto nazionale per il commercio con l'estero.

2.3. - La complessità strutturale di alcuni illeciti giustifica

la competenza del detto ufficio; e inoltre la speciale vocazione ad

accertare le fattispecie perfezionatesi all'estero rende a fortiori

ragione della localizzazione, presso quest'ultimo, della relativa

attività di accertamento. La deroga al criterio generale di

determinazione della competenza territoriale che la norma impugnata

pone è, dunque, ampiamente giustificata dalla prevalenza di un

interesse pubblico a reprimere tali illeciti, anche per la

pericolosità che tecniche sofisticate e disponibilità di ingenti

mezzi finanziari frequentemente esprimono.

Anzi, può dirsi che le esigenze di certezza nell'individuazione

del giudice competente fanno apparire pressoché necessitata la

scelta operata dal legislatore. La quale, all'evidenza, mentre non

determina irragionevole disparità di trattamento e non ostacola,

direttamente o indirettamente, il diritto di difesa, neppure viola il

principio di precostituzione del giudice naturale, di cui al

contrario rappresenta un efficace modo d'attuazione. Mentre poi non

è dato cogliere la configurabilità, nella specie, d'una lesione al

principio di buon andamento della pubblica amministrazione ex art. 97

della Costituzione, cui si fa cenno - peraltro assai fugace -

nell'ordinanza di rimessione.

3. - La seconda questione è manifestamente inammissibile.

Il dubbio di legittimità costituzionale concernente l'omessa

previsione normativa di un secondo grado di giudizio non è infatti

rilevante ove sollevato nel primo grado, poiché si risolve nella

prematura richiesta di una pronuncia introduttiva d'un mezzo di

gravame, destinata a non avere efficacia alcuna nel procedimento in

corso dinanzi al giudice a quo (v. ordinanze n. 337 del 1994 e n. 394

del 1987).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 32, settimo comma, primo periodo, del d.P.R. 31 marzo 1988,

n. 148 (Approvazione del testo unico delle norme in materia

valutaria), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 97 della

Costituzione, dal Pretore di Roma con l'ordinanza di cui in epigrafe;

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 32, settimo comma, secondo

periodo, del d.P.R. 31 marzo 1988, n. 148, sollevata, in riferimento

agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, dal medesimo Pretore con

la citata ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: RUPERTO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 20 luglio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:336 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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