Art. 187-sexies — Confisca

[1]L'applicazione delle sanzioni amministrative ((...)) previste dal presente capo importa la confisca ((di una somma di denaro pari al profitto dell'illecito)). 135 Qualora non sia possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa puo' avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilita' di valore equivalente. In nessun caso puo' essere disposta la confisca di beni che non appartengono ad una delle persone cui e' applicata la sanzione amministrativa pecuniaria. ((In luogo della confisca di cui al comma 1, con il provvedimento di applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente capo puo' ingiungersi, a titolo di sanzione pecuniaria accessoria, il pagamento di una somma di denaro pari al profitto dell'illecito.)) 135

[2]12 8187

Gli interventi su questo articolo(4)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 18 aprile 2005, n. 62

12

La L. 18 aprile 2005, n. 62 ha disposto (con l'art. 9, comma 6) che "Le disposizioni previste dalla parte V, titolo I-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 28 febbraio 1998, n. 58, si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge che le ha depenalizzate, quando il relativo procedimento penale non sia stato definito".

Successivamente la Corte Costituzionale

81

Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 25 ottobre - 5 dicembre 2018, n. 223 (in G.U. 1ª s.s. 12/12/2018, n. 49), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 9, comma 6, della legge 18 aprile 2005, n. 62 (che ha modificato il presente articolo) "nella parte in cui stabilisce che la confisca per equivalente prevista dall'art. 187-sexies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52), si applica, allorche' il procedimento penale non sia stato definito, anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore della stessa legge n. 62 del 2005, quando il complessivo trattamento sanzionatorio conseguente all'intervento di depenalizzazione risulti in concreto piu' sfavorevole di quello applicabile in base alla disciplina previgente".

Corte Costituzionale

87

La Corte Costituzionale, con sentenza 6 marzo - 10 maggio 2019, n. 112 (in G.U. 1ª s.s. 15/05/2019, n. 20), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 187-sexies del d.lgs. n. 58 del 1998, nel testo originariamente introdotto dall'art. 9, comma 2, lettera a), della legge 18 aprile 2005, n. 62 [...], nella parte in cui prevede la confisca obbligatoria, diretta o per equivalente, del prodotto dell'illecito e dei beni utilizzati per commetterlo, e non del solo profitto" e "in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 [...], l'illegittimita' costituzionale dell'art. 187-sexies del d.lgs. n. 58 del 1998, nella versione risultante dalle modifiche apportate dall'art. 4, comma 14, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 107, recante «Norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014, relativo agli abusi di mercato e che abroga la direttiva 2003/6/CE e le direttive 2003/124/UE, 2003/125/CE e 2004/72/CE», nella parte in cui prevede la confisca obbligatoria, diretta o per equivalente, del prodotto dell'illecito, e non del solo profitto".

D.Lgs. 25 giugno 2026, n. 128

135

Il D.Lgs. 25 giugno 2026, n. 128, ha disposto (con l'art. 10, comma 4) che "Le disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, introdotte ovvero modificate dal presente decreto, incluse quelle indicate al comma 2, si applicano, anche se riferite a violazioni commesse prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ai procedimenti sanzionatori avviati successivamente alla relativa data di applicazione".

Testo vigente dal 7 agosto 2026

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 112/2019

    Ha colpito questo articolo
    10 maggio 2019

    È disposta la separazione del giudizio incidentale di legittimità costituzionale degli artt. 187- quinquiesdecies e 187- sexies del d.lgs. n. 58 del 1998, riservando a separata pronuncia la decisione sulle questioni relative all'art. 187- quinquiesdecies . In relazione a tali questioni - sollevate dalla Corte di cassazione, sez. seconda civile, in riferimento agli artt. 24, 111 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6 della CEDU e all'art. 14, comma 3, lett. g ), del Patto internazionale sui diritti civili e politici, nonché in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 47 della CDFUE - infatti, la Corte costituzionale ha ritenuto di dover promuovere, con separata ordinanza n. 117 del 2019, rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE, ai sensi dell'art. 267 del TFUE.

    Art. 187 Testo unico intermediazione finanziaria · Art. 8 Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1994 · Art. 21 Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1994 · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 68/2017

    Questione inammissibile
    7 aprile 2017

    Sono dichiarate inammissibili - perché prive di motivazione in ordine alla violazione del parametro evocato - le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 187-sexies del d.lgs. n. 58 del 1998 e 9, comma 6, della legge n. 62 del 2005, censurati dalla Corte di Cassazione, seconda sez. civile, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui prevedono che la confisca per equivalente si applichi anche alle violazioni depenalizzate dalla legge n. 62 del 2005, commesse prima dell'entrata in vigore di essa.

    Art. 187-sexies Testo unico intermediazione finanziaria · Art. 8 Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1994 · Art. 21 Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1994 · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 252/2012

    Questione inammissibile
    15 novembre 2012

    In relazione alla riproposizione della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 187-sexies, commi 1 e 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52), giudicata inammissibile per oscurità e indeterminatezza del petitum , la formulazione da parte del medesimo giudice a quo di un petitum puntuale - nel caso in argomento, chiarendo che non si intende conseguire una pronuncia ablativa, ma una pronuncia additivo-manipolativa, che, in surroga dell'attuale obbligo di confisca integrale, anche per equivalente, riconosca all'autorità amministrativa (in sede di irrogazione) e al giudice (nell'ambito del giudizio di opposizione) il potere di «graduare» la misura «in rapporto alla gravità in concreto della violazione commessa» - elimina la carenza in precedenza riscontrata. - Vedi precedente sentenza di inammissibilità della questione sollevata dal medesimo giudice a quo : sent. n. 186 del 2011. - Sulla riproposizione di una questione oggetto di una pronuncia a carattere non decisorio fondata su motivi rimuovibili dal giudice a quo, purché non contrastanti col disposto di non impugnabilità delle decisioni della Corte stessa vedi le sentenze n. 50 del 2006 e n. 189 del 2001, ordinanza n. 317 del 2007. - Sulla necessità che il giudice a quo elimini il vizio che in precedenza impediva l'esame nel merito della questione, vedi le ordinanze n. 371 del 2004 e n. 399 del 2002.

    Art. 187-sexies Testo unico intermediazione finanziaria · Art. 8 Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1994 · Art. 21 Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1994 · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

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Che cosa è cambiato dal 7 agosto 2026

Confronto con la versione in vigore dal 16 maggio 2019 al 7 agosto 2026. 5 parole tolte, 47 parole aggiunte.

L'applicazione delle sanzioni amministrative tolto: pecuniarieaggiunto: ... previste dal presente capo importa la confisca tolto: del prodotto o del aggiunto: di una somma di denaro pari al profitto dell'illecito. Qualora non sia possibile eseguire la confisca a norma del comma … che non appartengono ad una delle persone cui e' applicata la sanzione amministrativa pecuniariaaggiunto: . In luogo della confisca di cui al comma 1, con il provvedimento di applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente capo puo' ingiungersi, a titolo di sanzione pecuniaria accessoria, il pagamento di una somma di denaro pari al profitto dell'illecito.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 25 giugno 2026, n. 128

    Il D.Lgs. 25 giugno 2026, n. 128, ha disposto (con l'art. 10, comma 4) che "Le disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, introdotte ovvero modificate dal presente decreto, incluse quelle indicate al comma 2, si applicano, anche se riferite a violazioni commesse prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ai procedimenti sanzionatori avviati successivamente alla relativa data di applicazione".

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art187sexies · fonte del testo

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