Art. 93 t.u.i.r. — Opere, forniture e servizi di durata ultrannuale
Stai leggendo un testo che entrerà in vigore il 1 gennaio 2027. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 19 giugno 2026, n. 117.
Abrogato dal 1 gennaio 2027
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Abrogato dal 1 gennaio 2027
2 pronunce che riguardano l’art. 93 t.u.i.r., dalle Rassegne del Massimario.
In tema di redditi di impresa, in caso di opere, servizi o forniture ultrannuali, agli effetti dell'art. 93, comma 2, del d.P.R. n. 917 del 1986, costituiscono maggiorazioni di prezzo assoggettabili a tassazione già al momento della richiesta (stante la certezza delle pretesa, in quanto scaturite dalla legge o dal contratto) i redditi derivanti da proventi accessori al contratto (quale è la vendita di materiale non impiegato nell'appalto), i corrispettivi per i servizi aggiuntivi richiesti e le variazioni del costo dei materiali e della manodopera (ove incidenti nella variazione per almeno il 10% dell'importo complessivo del contratto ex art. 1664 c.c.), mentre non sono soggette a tassazione nell'anno della richiesta le pretese relative alle "riserve di cantiere" e quelle per maggiori compensi fondate su "varianti" in corso d'opera - trattandosi di mere proposte di modifica del negozio, come tali prive del requisito della certezza -, nonché le riserve di carattere risarcitorio, preordinate unicamente alla reintegrazione del patrimonio dell'appaltatore.
Art. 93 t.u.i.r. · Art. 1664 c.c.
In tema di IRES, ai sensi dell'art. 92, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986, la valutazione delle rimanenze finali di esercizio, costituite da beni raggruppabili in categorie omogenee per natura e per valore, può essere effettuata, alternativamente, secondo il criterio dei costi specifici o a norma dell'art. 93 dello stesso d.P.R. oppure attribuendo a ciascun gruppo di beni un valore non inferiore a quello determinato in base alle disposizioni di cui ai successivi commi del citato art. 92, le quali individuano il valore minimo inderogabile; nell'ipotesi in cui, in uno specifico esercizio, il valore unitario medio dei beni, risultante dall'applicazione dei metodi indicati dai commi da 2 a 4, sia superiore a quello normale medio di essi nell'ultimo mese, il predetto valore minimo può anche essere determinato moltiplicando l'intera quantità dei beni per tale valore normale.
Art. 93 t.u.i.r. · Art. 92 t.u.i.r.
Tutte le 2 massime su questo articolo nel Massimario
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di luglio/agosto 2025 ↗ e ottobre 2025 ↗.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
8 versioni dal 1986
Confronto con la versione in vigore dal 4 luglio 2026 al 1 gennaio 2027. 275 parole tolte, 6 parole aggiunte.
tolto: Le variazioni delle rimanenze finali delle opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale, rispetto alle esistenze iniziali, concorrono a formare il reddito dell'esercizio. A tal fine le rimanenze finali, che costituiscono esistenze iniziali dell'esercizio successivo, sono assunte per il valore complessivo determinato a norma delle disposizioni che seguono per la parte eseguita fin dall'inizio dell'esecuzione del contratto, salvo il disposto del comma 4. La valutazione e' fatta sulla base dei corrispettivi pattuiti. Delle maggiorazioni di prezzo richieste in applicazione di disposizioni di legge o di clausole contrattuali si tiene conto, finche' non siano state definitivamente stabilite, in misura non inferiore al 50 per cento. Per la parte di opere, forniture e servizi coperta da stati di avanzamento la valutazione e' fatta in base ai corrispettivi liquidati. COMMAaggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.tolto: L. 4 LUGLIO 2006, N.223 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 AGOSTO 2006, N. 248. I corrispettivi liquidati a titolo definitivo dal committente si comprendono tra i ricavi e la valutazione tra le rimanenze, in caso di liquidazione parziale, e' limitata alla parte non ancora liquidata. Ogni successiva variazione dei corrispettivi e' imputata al reddito dell'esercizio in cui e' stata definitivamente stabilita. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296. In deroga alle disposizioni dei commi 1, 2 e 4, le imprese che contabilizzano in bilancio le opere, forniture e servizi valutando le rimanenze al costo e imputando i corrispettivi all'esercizio nel quale sono consegnate le opere o ultimati i servizi e le forniture, in conformita' ai corretti principi contabili, applicano tale metodo anche ai fini della determinazione del reddito. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 NOVEMBRE 2005aggiunto: LGS. 19 GIUGNO 2026, N. tolto: 247. aggiunto: 117
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917~art93 · fonte del testo
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