Art. 44 t.u.i.r. — Redditi di capitale

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Non costituiscono utili le somme e i beni ricevuti dai soci delle societa' soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche a titolo di ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con sopraprezzi di emissione delle azioni o quote, con interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote, con versamenti fatti dai soci a fondo perduto o in conto capitale e con saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta. ((; tuttavia le somme o il valore normale dei beni ricevuti riducono il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute.)) 8 46 In caso di aumento del capitale sociale mediante passaggio di riserve o altri fondi a capitale le azioni gratuite di nuova emissione e l'aumento gratuito del valore nominale delle azioni o quote gia' emesse non costituiscono utili per i soci. Tuttavia se e nella misura in cui l'aumento e' avvenuto mediante passaggio a capitale di riserve o fondi diversi da quelli indicati nel comma 1, la riduzione del capitale esuberante successivamente deliberata e' considerata distribuzione di utili; la riduzione si imputa con precedenza alla parte dell'aumento complessivo di capitale derivante dai passaggi a capitale di riserve o fondi diversi da quelli indicati nel comma 1, a partire dal meno recente, ferme restando le norme delle leggi in materia di rivalutazione monetaria che dispongono diversamente. ((3. Le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale delle societa' ed enti costituiscono utile per la parte che eccede il prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate. Il credito di imposta di cui all'articolo 14 spetta limitatamente alla parte dell'utile proporzionalmente corrispondente alle riserve, diverse da quelle indicate nel comma 1, anche se imputate a capitale. Resta ferma l'applicazione delle ritenute alla fonte sulle riserve, anche se imputate a capitale, diverse da quelle indicate nel comma 1, attribuite ai soci in dipendenza delle predette operazioni.)) 46 Le disposizioni del presente articolo valgono, in quanto applicabili, anche per gli utili derivanti dalla partecipazione in enti, diversi dalle societa', soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42

1

con decorrenza dal 1 gennaio 1988

Il D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42 ha disposto (con l'art. 37, comma 1) che "Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, con effetto dal 1 gennaio 1988".

D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 27 aprile 1989, n. 154

8

Il D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 27 aprile 1989, n. 154, ha disposto (con l'art. 38, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1, 26, commi 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11 e 12, e 27, si applicano dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le stesse disposizioni si applicano relativamente ai beni ammortizzabili acquistati ed ai contratti di locazione finanziaria conclusi a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto".

46

Il D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto 557/1993.

Testo in vigore dal 1 marzo 1994 al 1 gennaio 2004

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

12 versioni dal 1986

1986oggi
  1. dal 1 gennaio 2027in arrivoabrogato
  2. 25 dicembre 2019 — 1 gennaio 2027in vigoreper 7 anni
  3. 27 ottobre 2019 — 25 dicembre 2019per un mese
  4. 1 gennaio 2018 — 27 ottobre 2019per un anno
  5. 24 aprile 2014 — 1 gennaio 2018per 4 anni
  6. 1 gennaio 2007 — 24 aprile 2014per 7 anni
  7. 2 dicembre 2005 — 1 gennaio 2007per un anno
  8. 1 gennaio 2004 — 2 dicembre 2005per un anno
  9. 1 marzo 1994 — 1 gennaio 2004per 10 anni
  10. 30 aprile 1989 — 1 marzo 1994per 5 anni
  11. 1 marzo 1988 — 30 aprile 1989per un anno
  12. 31 dicembre 1986 — 1 marzo 1988testo originarioper un anno

Che cosa è cambiato dal 1 marzo 1994

Confronto con la versione in vigore dal 30 aprile 1989 al 1 marzo 1994. 77 parole tolte, 89 parole aggiunte.

… o quote, con interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote,tolto: ..., con versamenti fatti dai soci a fondo perduto o in conto capitale e con saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta.aggiunto: ; tuttavia le somme o il valore normale dei beni ricevuti riducono il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute. In caso di aumento del capitale sociale mediante passaggio di riserve o altri … ferme restando le norme delle leggi in materia di rivalutazione monetaria che dispongono diversamente. aggiunto: 3. Le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di recessoaggiunto: , di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale tolto: della societa' aggiunto: delle societa' ed enti costituiscono utile per la parte che eccede tolto: la quota del capitale sociale e delle riserve o fondi di cui al comma 1 rappresentata dalle azioni o quote annullate, diminuita o aumentata della differenza fra il prezzo pagato per l'acquisto di queste e il loro prezzo di emissione. Di questa differenza non si tiene conto nell'applicazione aggiunto: il prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate. Il credito di imposta di cui all'articolo 14 spetta limitatamente alla parte dell'utile proporzionalmente corrispondente alle riserve, diverse da quelle indicate nel comma 1, anche se imputate a capitale. Resta ferma l'applicazione delle ritenute alla fontetolto: . Il capitale sociale ai fini del calcolo dell'eccedenza e' assunto al netto della parte derivante dal passaggio a capitale di riserve o fondi diversi da quelli indicati aggiunto: sulle riserve, anche se imputate a capitale, diverse da quelle indicate nel comma 1aggiunto: , attribuite ai soci in dipendenza delle predette operazioni. Le disposizioni del presente articolo valgono, in quanto applicabili, anche per gli utili derivanti dalla partecipazione in enti, diversi dalle societa', soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto 557/1993.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917~art44 · fonte del testo

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