Art. 44 t.u.i.r. — Redditi di capitale

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Non costituiscono utili le somme e i beni ricevuti dai soci delle societa' soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche a titolo di ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con sopraprezzi di emissione delle azioni o quote, con interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote, con avanzi di fusione, con versamenti fatti dai soci a fondo perduto o in conto capitale e con saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta. In caso di aumento del capitale sociale mediante passaggio di riserve o altri fondi a capitale le azioni gratuite di nuova emissione e l'aumento gratuito del valore nominale delle azioni o quote gia' emesse non costituiscono utili per i soci. Tuttavia se e nella misura in cui l'aumento e' avvenuto mediante passaggio a capitale di riserve o fondi diversi da quelli indicati nel comma 1, la riduzione del capitale esuberante successivamente deliberata e' considerata distribuzione di utili; la riduzione si imputa con precedenza alla parte dell'aumento complessivo di capitale derivante dai passaggi a capitale di riserve o fondi diversi da quelli indicati nel comma 1, a partire dal meno recente, ferme restando le norme delle leggi in materia di rivalutazione monetaria che dispongono diversamente. Le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale della societa' costituiscono utile per la parte che eccede la quota del capitale sociale e delle riserve o fondi di cui al comma 1 rappresentata dalle azioni o quote annullate, diminuita o aumentata della differenza fra il prezzo pagato per l'acquisto di queste e il loro prezzo di emissione. Di questa differenza non si tiene conto quando l'utile e' soggetto a ritenuta alla fonte a titolo di imposta. Le disposizioni del presente articolo valgono, in quanto applicabili, anche per gli utili derivanti dalla partecipazione in enti, diversi dalle societa', soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

Testo in vigore dal 31 dicembre 1986 al 1 marzo 1988

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Versioni nel tempo

12 versioni dal 1986

1986oggi
  1. dal 1 gennaio 2027in arrivoabrogato
  2. 25 dicembre 2019 — 1 gennaio 2027in vigoreper 7 anni
  3. 27 ottobre 2019 — 25 dicembre 2019per un mese
  4. 1 gennaio 2018 — 27 ottobre 2019per un anno
  5. 24 aprile 2014 — 1 gennaio 2018per 4 anni
  6. 1 gennaio 2007 — 24 aprile 2014per 7 anni
  7. 2 dicembre 2005 — 1 gennaio 2007per un anno
  8. 1 gennaio 2004 — 2 dicembre 2005per un anno
  9. 1 marzo 1994 — 1 gennaio 2004per 10 anni
  10. 30 aprile 1989 — 1 marzo 1994per 5 anni
  11. 1 marzo 1988 — 30 aprile 1989per un anno
  12. 31 dicembre 1986 — 1 marzo 1988testo originarioper un anno

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917~art44 · fonte del testo

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