Art. 177 t.u.i.r. — Scambi di partecipazioni

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La permuta, mediante la quale uno dei soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), acquista o integra una partecipazione di controllo ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1), del codice civile, contenente disposizioni in materia di societa' controllate e collegate, in altro soggetto indicato nelle medesime lettere a) e b), attribuendo ai soci di quest'ultimo proprie azioni ((...)), non da' luogo a componenti positivi o negativi del reddito imponibile a condizione che il costo delle azioni o quote date in permuta sia attribuito alle azioni o quote ricevute in cambio. L'eventuale conguaglio in denaro concorre a formare il reddito del percipiente ferma rimanendo, ricorrendone le condizioni, l'esenzione totale di cui all'articolo 87 e quella parziale di cui agli articoli 58 e ((articolo 68, comma 3)). 123 Le azioni o quote ricevute a seguito di conferimenti in societa', mediante i quali la societa' conferitaria acquisisce il controllo di una societa' ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile, sono valutate, ((ai fini della determinazione del reddito del conferente)), in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla societa' conferitaria per effetto del conferimento. 123 Si applicano le disposizioni dell'articolo 175, comma 2.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 18 novembre 2005, n.247

123

con decorrenza dal 1 gennaio 2004

Il D.Lgs. 18 novembre 2005, n.247 ha disposto (con l'art. 12, comma 8) che "Le disposizioni degli articoli 172, comma 3, 173, 176, 177, comma 1, 179 e 181 del testo unico, come modificate dal presente articolo, hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1 gennaio 2004; le disposizioni di cui agli articoli 172, comma 6, e 177, comma 2, hanno effetto per i periodi d'imposta che hanno inizio a decorrere del 1 gennaio 2005".

Testo in vigore dal 2 dicembre 2005 al 24 novembre 2007

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 2 dicembre 2005

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2004 al 2 dicembre 2005. 8 parole tolte, 5 parole aggiunte.

… indicato nelle medesime lettere a) e b), attribuendo ai soci di quest'ultimo proprie azioni tolto: o quoteaggiunto: ..., non da' luogo a componenti positivi o negativi del reddito imponibile a condizione … totale di cui all'articolo 87 e quella parziale di cui agli articoli 58 e tolto: 67, comma 1, lettera c) aggiunto: articolo 68, comma 3. Le azioni o quote ricevute a seguito di conferimenti in societa', mediante i … comma, n. 1), del codice civile, sono valutate, ai fini della determinazione del reddito tolto: dell'impresa aggiunto: del conferente, in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla societa' conferitaria per effetto del conferimento. Si applicano le disposizioni dell'articolo 175, comma 2.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 18 novembre 2005, n.247

    Il D.Lgs. 18 novembre 2005, n.247 ha disposto (con l'art. 12, comma 8) che "Le disposizioni degli articoli 172, comma 3, 173, 176, 177, comma 1, 179 e 181 del testo unico, come modificate dal presente articolo, hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1 gennaio 2004; le disposizioni di cui agli articoli 172, comma 6, e 177, comma 2, hanno effetto per i periodi d'imposta che hanno inizio a decorrere del 1 gennaio 2005".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917~art177 · fonte del testo

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