Art. 162-bis t.u.i.r. — Intermediari finanziari e società di partecipazione

Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si definiscono:

  • a)intermediari finanziari:
  • 1)i soggetti indicati nell'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, e i soggetti con stabile organizzazione nel territorio dello Stato aventi le medesime caratteristiche;
  • 2)i confidi iscritti nell'elenco di cui all'articolo 112-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
  • 3)gli operatori del microcredito iscritti nell'elenco di cui all'articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
  • 4)i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attivita' di assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari, diversi da quelli di cui al numero 1);
  • b)societa' di partecipazione finanziaria: i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attivita' di assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari;
  • c)societa' di partecipazione non finanziaria e assimilati:
  • 1)i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attivita' di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari;
  • 2)i soggetti che svolgono ((in via esclusiva o prevalente)) attivita' non nei confronti del pubblico di cui al comma 2 dell'articolo 3 del regolamento emanato in materia di intermediari finanziari in attuazione degli articoli 106, comma 3, 112, comma 3 e 114 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonche' dell'articolo 7-ter, comma 1-bis, della legge 30 aprile 1999, n. 130. 249 Ai fini del comma 1, l'esercizio in via prevalente di attivita' di assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari sussiste, quando, in base ai dati del bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio chiuso, l'ammontare complessivo delle partecipazioni in detti intermediari finanziari e altri elementi patrimoniali intercorrenti con gli stessi, unitariamente considerati, inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate, sia superiore al 50 per cento del totale dell'attivo patrimoniale, inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate. Ai fini del comma 1, l'esercizio in via prevalente di attivita' di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari sussiste, quando, in base ai dati del bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio chiuso, l'ammontare complessivo delle partecipazioni in detti soggetti e altri elementi patrimoniali intercorrenti con i medesimi, unitariamente considerati, sia superiore al 50 per cento del totale dell'attivo patrimoniale. ((Ai fini del comma 1, lettera c), numero 2, l'esercizio in via prevalente delle attivita' ivi indicate sussiste, quando, in base ai dati del bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio chiuso, l'ammontare complessivo dei ricavi e altri proventi derivanti da tali attivita' sia superiore al 50 per cento dei ricavi e altri proventi complessivi.)) 249 192
Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 29 novembre 2018, n. 142

192

Il D.Lgs. 29 novembre 2018, n. 142, ha disposto (con l'art. 13, comma 9) che la presente modifica si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018; con riferimento ai periodi d'imposta precedenti ai quali si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136, per i quali i termini per il versamento a saldo delle imposte sui redditi sono scaduti anteriormente alla medesima data, sono fatti salvi gli effetti sulla determinazione del reddito complessivo ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, relativi ai medesimi periodi d'imposta, derivanti dall'applicazione delle disposizioni vigenti in tali periodi, anche se non coerenti con le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 162-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dalla lettera d) del comma 1 dell'articolo 12. Ai fini del presente comma gli effetti sulla determinazione del reddito complessivo e del valore della produzione netta sono fatti salvi purche' prodotti da comportamenti tra loro coerenti manifestati entro l'8 agosto 2018.

D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148.

249

Il D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148. ha disposto (con l'art. 5, comma 7) che "Le disposizioni di cui al comma 1, lettera g), e al comma 2, lettera g), si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025".

Testo vigente dal 12 agosto 2026 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 12 agosto 2026

Confronto con la versione in vigore dal 12 gennaio 2019 al 12 agosto 2026. 1 parola tolta, 58 parole aggiunte in 2 capoversi.

tolto: .Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si definiscono:

2) i soggetti che svolgono aggiunto: in via esclusiva o prevalente attivita' non nei confronti del pubblico di cui al comma 2 dell'articolo 3 … del totale dell'attivo patrimoniale, inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate. tolto: 3. Ai fini del comma 1, l'esercizio in via prevalente di attivita' di assunzione … i medesimi, unitariamente considerati, sia superiore al 50 per cento del totale dell'attivo patrimonialeaggiunto: . Ai fini del comma 1, lettera c), numero 2, l'esercizio in via prevalente delle attivita' ivi indicate sussiste, quando, in base ai dati del bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio chiuso, l'ammontare complessivo dei ricavi e altri proventi derivanti da tali attivita' sia superiore al 50 per cento dei ricavi e altri proventi complessivi.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148.

    Il D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148. ha disposto (con l'art. 5, comma 7) che "Le disposizioni di cui al comma 1, lettera g), e al comma 2, lettera g), si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917~art162bis · fonte del testo

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