Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 giugno 1966 al 13 giugno 1990. Leggi il testo vigente →
[1]Sulle responsabilita' previste negli articoli precedenti, e su ogni altra dipendente dalla conservazione e gestione del patrimonio comunale, provinciale e consorziale pronunzia il Consiglio di Prefettura.
[2]Le relative procedure possono essere iniziate d'ufficio o sopra richiesta dell'autorita' di vigilanza e definite anche separatamente dall'esame e dal giudizio dei conti.
[3]Contro la decisione del Consiglio di Prefettura e' ammesso ricorso alla Corte dei conti. 37
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
37La Corte Costituzionale con sentenza 17 maggio-3 giugno 1966, n. 55 (in G.U. 1ª s.s. 11/06/1966, n. 143) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo.
Testo in vigore dal 12 giugno 1966 al 13 giugno 1990
