Provvedimento abrogato dal d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Abrogato dal 13 ottobre 2000
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Abrogato dal 13 ottobre 2000
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
L'art. 101, secondo comma, Cost., disponendo che i giudici siano soggetti soltanto alla legge, li vuole sottratti nel loro giudizio, da ogni volontà esterna, che non sia appunto quella obiettiva della legge. E poiché l'art. 108, secondo comma, Cost., richiede che sia assicurata l'indipendenza anche ai giudici speciali, deve ritenersi viziato da illegittimità costituzionale l'art. 23 R.D. 3 marzo 1934, n. 383 (t.u. legge com. e prov.) riguardante la composizione del consiglio di prefettura in sede di giurisdizione contabile. Infatti tale consesso non può dirsi indipendente nel senso ora indicato e costituisce un pericolo per le autonomie locali. Esso è composto esclusivamente da funzionari del potere esecutivo e presieduto dal prefetto, principale strumento operativo del Governo in sede locale e a sua volta superiore gerarchico di tre degli altri componenti; la sua rinnovazione, mancando norme al riguardo, è affidata ai soli poteri discrezionali della amministrazione centrale, competente a provvedere sulla carriera e sui trasferimenti di quei funzionari, e del prefetto, competente a designare i due funzionari della carriera prefettizia; le conseguenze del giudizio, che gli è demandato, sono tali da colpire nella personalità e nel patrimonio gli agenti degli enti locali e, quel che è più importante, i loro amministratori, liberamente scelti dalle rispettive comunità: in particolare, gli amministratori degli enti territoriali, se dichiarati responsabili, sono ineleggibili e i sindaci e gli assessori sono sospesi dalla carica sino all'esito del giudizio.
Art. 23 Testo unico della legge comunale e provinciale · Art. 251 Testo unico della legge comunale e provinciale · Art. 23 Sulle Opere Pie · Art. 3 Sulle Opere Pie
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
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4 versioni dal 1934
Confronto con la versione in vigore dal 13 giugno 1990 al 13 ottobre 2000. 30 parole tolte, 13 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Il Consiglio di Prefettura si compone del Prefetto, o di chi ne fa le veci, che lo presiede, e di due consiglieri.
tolto: COMMA ABROGATO DALLA L. 8 GIUGNO 1990aggiunto: Testo unico-art. 23 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. tolto: 142. aggiunto: 267
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1934-03-03;383~art23 · fonte del testo
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