Provvedimento abrogato dal d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Abrogato dal 13 ottobre 2000
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Abrogato dal 13 ottobre 2000
3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
È manifestamente inammissibile, in quanto viene richiesta una decisione avente carattere additivo, preclusa in sede di giudizio di costituzionalita`, la questione di legittimita` dell'art. 254, R.D. 3 marzo 1934, n. 383, censurato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui non consente che anche gli impiegati degli enti locali siano soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti, ove risultino coautori degli stessi eventi dannosi espressamente previsti per gli amministratori. - V. S. n. 411/1988.
Art. 3 cost. · Art. 254 Testo unico della legge comunale e provinciale · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale
Questione già dichiarata inammissibile e, successivamente, manifestamente inammissibile, in quanto comportante emanazione di pronuncia additiva, preclusa dal carattere tipico ed esclusivo dei comportamenti considerati, nonché l'intervento in una materia riservata all'esclusiva discrezionalità del legislatore. - S. n. 411/1988; O. n. 549/1988 e 794/1988.
Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 28 cost. · Art. 97 cost.
L'art. 254 del t.u. com. e prov. configura talune fattispecie tipiche di responsabilità degli amministratori degli enti locali imputabili anche a titolo di colpa lieve o lievissima, sicché l'invocata estensione della norma - in via di pronuncia additiva - agli impiegati che abbiano concorso alla produzione del danno non solo è inattuabile per il carattere tipico ed esclusivo dei comportamenti considerati, ma costituirebbe un inammissibile intervento in una materia (determinazione delle ipotesi di responsabilità, dei soggetti cui essa è ascrivibile, e del grado di colpa richiesto) che rientra, invero, nell'esclusiva discrezionalità del legislatore. (Inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale - sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, 28, 54, 97 e 103 Cost. - dell'art. 254 e, in relazione ad esso, dell'art. 261, r.d. 3 marzo 1934 n. 383, in quanto non assoggettano al medesimo regime la responsabilità degli amministratori e quella, concorrente, degli impiegati, in ipotesi di mancata applicazione e riscossione di tributi ed entrate regolarmente deliberati).
Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 28 cost. · Art. 54 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
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3 versioni dal 1934
Confronto con la versione in vigore dal 13 giugno 1990 al 13 ottobre 2000. 8 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 8 GIUGNO 1990 aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. tolto: 142 aggiunto: 267
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1934-03-03;383~art254 · fonte del testo
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