Provvedimento abrogato dal d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Abrogato dal 13 ottobre 2000
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Abrogato dal 13 ottobre 2000
2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
L'art. 260 r.d. 3 marzo 1934 n. 383 (t.u. legge com. e prov.), oltre a violare le regole dettate in tema di astensione e ricusazione dei giudici nel processo civile, penale ed amministrativo, contrasta col principio di imparzialità del giudice posto nell'art. 101, secondo comma, Cost., ed è pertanto da dichiarare incostituzionale, sia perché dispone che il giudizio contabile contro gli amministratori di enti locali viene promosso e svolto dai consigli di prefettura d'ufficio o su richiesta del prefetto-presidente, nonostante che la funzione amministrativa inquirente, destinata a condurre al giudizio, spetti istituzionalmente allo stesso prefetto e ai funzionari da lui dipendenti; sia perché, data la posizione di dipendenza di tutti i componenti di quei consessi rispetto al potere esecutivo, rende possibili discriminazioni (e particolarmente discriminazioni politiche) fra gli amministratori di uno stesso ente senza che contro tali inconvenienti sia offerto alcun rimedio giuridico.
Art. 23 Testo unico della legge comunale e provinciale · Art. 251 Testo unico della legge comunale e provinciale · Art. 23 Sulle Opere Pie · Art. 3 Sulle Opere Pie
Se può dirsi esatto che nel nostro ordinamento la Corte dei conti è il principale organo di "giurisdizione contabile", non appare invece esatto ritenere incompatibile col secondo comma dell'art. 103 Cost. che alla Corte dei conti sia conferita, in un settore della giurisdizione contabile relativo ad enti locali, una competenza limitata al secondo grado. La esistenza in materia, di una competenza di primo grado di un organo diverso, non sottrae infatti alla Corte qualcosa che la Costituzione abbia voluto riservarle. Deve pertanto escludersi la illegittimità costituzionale dell'art. 260 del T.U. della legge com. e prov. approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383, il quale attribuisce ai Consigli di prefettura la risoluzione, in primo grado, delle controversie in materia di responsabilità previste dagli artt. 251-259 dello stesso T.U.
Art. 103 cost. · Art. 260 Testo unico della legge comunale e provinciale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
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4 versioni dal 1934
Confronto con la versione in vigore dal 13 giugno 1990 al 13 ottobre 2000. 8 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 8 GIUGNO 1990 aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. tolto: 142 aggiunto: 267
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1934-03-03;383~art260 · fonte del testo
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