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[1]Sulle responsabilita' previste negli articoli precedenti, e su ogni altra dipendente dalla conservazione e gestione del patrimonio comunale, provinciale e consorziale pronunzia il Consiglio di Prefettura.
[2]Le relative procedure possono essere iniziate d'ufficio o sopra richiesta dell'autorita' di vigilanza e definite anche separatamente dall'esame e dal giudizio dei conti.
[3]Contro la decisione del Consiglio di Prefettura e' ammesso ricorso alla Corte dei conti.
Testo in vigore dal 17 marzo 1934 al 12 giugno 1966
