[1]Modalita' e termini di attuazione

[2](articolo 16, commi 15, 15-bis e 15-bis1, del decreto-legge n. 201 del 2011)

[3]1. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono previsti modalita' e termini di attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 38 e 39, comma 1. 2. In caso di omesso o insufficiente pagamento delle imposte di cui agli articoli 38 e 39, comma 1, si applicano le disposizioni del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali ((, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173)). 3. Il Corpo della Guardia di finanza e le autorita' aeroportuali vigilano sul corretto assolvimento degli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui al presente capo.

Testo vigente dal 20 dicembre 2025

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Che cosa è cambiato dal 20 dicembre 2025

Confronto con la versione in vigore dal 28 novembre 2024 al 20 dicembre 2025. 10 parole aggiunte.

… 1, si applicano le disposizioni del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penaliaggiunto: , di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173. 3. Il Corpo della Guardia di finanza e le autorita' aeroportuali vigilano sul corretto assolvimento degli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui al presente capo.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-05;174~art40 · fonte del testo

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