Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 100). Fonte: art. 100, comma 1, d.lgs. 5 novembre 2024, n. 174, come modificato dal d.l. 31 dicembre 2025, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla l. 27 febbraio 2026, n. 26 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).

[1]Imposta erariale sugli aeromobili privati

[2](articolo 16, commi 11, 12, 14 e 14-bis, del decreto-legge n. 201 del 2011)

[3]1. A decorrere dal 6 dicembre 2011 e' istituita l'imposta erariale sugli aeromobili privati, di cui all'articolo 744 del codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, immatricolati nel Registro aeronautico nazionale tenuto dall'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC). L'imposta si applica nelle seguenti misure annuali:

  • a)aeroplani con peso massimo al decollo:
  • 1)fino a 1.000 kg: euro 0,75 al kg;
  • 2)fino a 2.000 kg: euro 1,25 al kg;
  • 3)fino a 4.000 kg: euro 4,00 al kg;
  • 4)fino a 6.000 kg: euro 5,00 al kg;
  • 5)fino a 8.000 kg: euro 6,65 al kg;
  • 6)fino a 10.000 kg: euro 7,10 al kg;
  • 7)oltre 10.000 kg: euro 7,60 al kg;
  • b)elicotteri: l'imposta dovuta e' pari a quella stabilita per gli aeroplani di corrispondente peso maggiorata del 50 per cento;
  • c)alianti, motoalianti e aerostati: euro 450. 2. L'imposta e' dovuta da chi risulta dai pubblici registri essere proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatore a titolo di locazione finanziaria dell'aeromobile, ed e' corrisposta all'atto della richiesta di rilascio o di rinnovo del certificato di revisione della aeronavigabilita' in relazione all'intero periodo di validita' del certificato stesso. Nel caso in cui il certificato abbia validita' inferiore a un anno l'imposta e' dovuta nella misura di un dodicesimo degli importi di cui al comma 1 per ciascun mese di validita'. 3. Sono esenti dall'imposta sugli aeromobili di cui al presente articolo:
  • a)gli aeromobili di Stato e quelli a essi equiparati;
  • b)gli aeromobili di proprieta' o in esercenza dei licenziatari dei servizi di linea e non di linea, nonche' del lavoro aereo, di cui alla parte seconda, libro primo, titolo VI, capi I, II e III, del codice della navigazione;
  • c)gli aeromobili di proprieta' o in esercenza delle organizzazioni registrate (OR) o delle scuole di addestramento (FTO) e dei centri di addestramento per le abilitazioni (TRTO);
  • d)gli aeromobili di proprieta' o in esercenza all'Aero club d'Italia, agli Aero club locali e all'Associazione nazionale paracadutisti d'Italia;
  • e)gli aeromobili immatricolati a nome dei costruttori e in attesa di vendita;
  • f)gli aeromobili esclusivamente destinati all'elisoccorso o all'aviosoccorso;
  • g)gli aeromobili storici, tali intendendosi quelli che sono stati immatricolati per la prima volta in registri nazionali o esteri, civili o militari, da oltre quarant'anni;
  • h)gli aeromobili di costruzione amatoriale;
  • i)gli apparecchi per il volo da diporto o sportivo di cui alla legge 25 marzo 1985, n. 106. 4. L'imposta di cui al presente articolo si applica anche agli aeromobili non immatricolati nel Registro aeronautico nazionale tenuto dall'ENAC, la cui permanenza nel territorio italiano si protragga per una durata anche non continuativa superiore a sei mesi nell'arco di dodici mesi. L'imposta e' dovuta a partire dal mese in cui il limite di sei mesi e' superato. Superato tale limite, se la sosta nel territorio italiano si protrae per un periodo inferiore all'anno, l'imposta e' pari a un dodicesimo degli importi stabiliti nel comma 1 per ciascun mese fino a quello di partenza dal territorio dello Stato. L'imposta deve essere corrisposta prima che il velivolo rientri nel territorio estero. Sono esenti dall'imposta gli aeromobili di Stati esteri, ivi compresi quelli militari, oltre a quelli indicati nel comma 3.

Testo vigente dal 28 novembre 2024

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-05;174~art39 · fonte del testo

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