Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 100). Fonte: art. 100, comma 1, d.lgs. 5 novembre 2024, n. 174, come modificato dal d.l. 31 dicembre 2025, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla l. 27 febbraio 2026, n. 26 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).
[1]Disposizioni di attuazione
[2](articolo 1, comma 500, della legge n. 228 del 2012)
[3]1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' di applicazione dell'imposta di cui al presente titolo, compresi gli eventuali obblighi dichiarativi. Con uno o piu' provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere previsti gli adempimenti e le modalita' per l'assolvimento dell'imposta di cui al presente titolo.
Testo vigente dal 28 novembre 2024
