Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 100). Fonte: art. 100, comma 1, d.lgs. 5 novembre 2024, n. 174, come modificato dal d.l. 31 dicembre 2025, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla l. 27 febbraio 2026, n. 26 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).
[1]Rivalsa
[2](articolo 17 della legge n. 1216 del 1961)
[3]1. Salvo patto contrario, gli assicuratori hanno diritto di rivalersi sui contraenti per le somme dovute a titolo di imposta sulle assicurazioni e sui contratti di rendita vitalizia. 2. Quando abbia luogo la rivalsa, nei contratti e nelle ricevute relative deve essere indicata, a cura dell'assicuratore o del suo agente o incaricato, in modo distinto la somma esatta delle imposte rimborsate dal contraente.
Testo vigente dal 28 novembre 2024
