Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 100). Fonte: art. 100, comma 1, d.lgs. 5 novembre 2024, n. 174, come modificato dal d.l. 31 dicembre 2025, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla l. 27 febbraio 2026, n. 26 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).
[1]Imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi
[2](articolo 16, comma 10-bis, del decreto-legge n. 201 del 2011)
[3]1. A decorrere dal 29 aprile 2012 e' istituita l'imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi. L'imposta e' applicata anche sui voli taxi effettuati tramite elicottero. L'imposta e' a carico del passeggero ed e' versata dal vettore. L'imposta, dovuta per ciascun passeggero e all'effettuazione di ciascuna tratta, e' fissata in misura pari a:
- a)euro 10 in caso di tragitto non superiore a 100 chilometri;
- b)euro 100 in caso di tragitto superiore a 100 chilometri e non superiore a 1.500 chilometri;
- c)euro 200 in caso di tragitto superiore a 1.500 chilometri.
Testo vigente dal 28 novembre 2024
