Ferme le disposizioni contenute negli articoli 56 e 84, commi sesto e settimo, del presente statuto la legge regionale o provinciale puo' essere impugnata davanti la Corte costituzionale per violazione della Costituzione o del presente statuto o del principio di parita' tra i gruppi linguistici. L'impugnazione puo' essere esercitata dal Governo. La legge regionale puo', altresi', essere impugnata, da uno dei Consigli provinciali della Regione; la legge provinciale dal Consiglio regionale o dall'altro Consiglio provinciale della Regione.

Testo vigente dal 20 novembre 1972

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Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 141/2002

    Parametro
    24 aprile 2002

    Dichiara estinto il processo. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 aprile 2002. Il Presidente: Ruperto Il redattore: Zagrebelsky Il cancelliere:Di Paola Depositata in cancelleria il 24 aprile 2002. Il direttore della cancelleria:Di Paola

    Art. 117 cost. · Art. 4 Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa · Art. 1 Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa · Art. 2 Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa

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  • Ordinanza n. 142/2002

    Parametro
    24 aprile 2002

    Dichiara estinto il processo. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 aprile 2002. Il Presidente: Ruperto Il redattore: Zagrebelsky Il cancelliere:Di Paola Depositata in cancelleria il 24 aprile 2002. Il direttore della cancelleria:Di Paola

    Art. 4 Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa · Art. 20 Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa · Art. 21 Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa · Art. 4 Testo unico costituzionali

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  • Sentenza n. 289/1987

    Parametro
    28 luglio 1987

    Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge della Regione Trentino-Alto Adige riapprovata il 4 dicembre 1979 ("Nuovo ordinamento del Mediocredito Trentino-Alto Adige"), sollevata, con il ricorso indicato in epigrafe, per contrasto con gli articoli 61 e 89 dello Statuto della Regione T.A.A. (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) e con gli artt. 3,…

    Art. 61 Testo unico costituzionali · Art. 89 Testo unico costituzionali · Art. 3 Testo unico costituzionali · Art. 4 Testo unico costituzionali

    Leggi la pronuncia
Pronunce che lo citano (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-08-31;670~art97 · fonte del testo

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