Corte costituzionale

Ordinanza n. 141/2002

Altra decisione · depositata il 24/04/2002 · relatore Gustavo Zagrebelsky

Norme in gioco

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale relativo al mancato

adeguamento della legislazione della Provincia autonoma di Bolzano in

materia di commercio ai principi fondamentali di riforma

economico-sociale desumibili dal decreto legislativo 31 marzo 1998,

n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a

norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), e,

più precisamente: (a) degli artt. 1, 2, 3, 9, 11, 12, 13, 16, 17,

18, 28, 28-bis 28-ter 28-quater 29 e 33 della legge della Provincia

autonoma di Bolzano 24 ottobre 1978, n. 68 (Disciplina del

commercio); (b) dell'art. 1 della legge della Provincia autonoma di

Bolzano 7 dicembre 1988, n. 55 (Modifiche alla normativa sul

commercio: Legge provinciale 24 ottobre 1978, n. 68 "Disciplina del

commercio"; Legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 7 "La nuova

disciplina del commercio ambulante"; Legge provinciale 13 novembre

1986, n. 27 "Credito al commercio"); (c) dell'art. 1 della legge

della Provincia autonoma di Bolzano 17 maggio 1991, n. 15 (Modifiche

alla legge provinciale 24 ottobre 1978, n. 68, concernente la

"Disciplina del commercio" e alla legge provinciale 13 novembre 1986,

n. 27, concernente il "Credito al commercio"); (d) degli artt. 1, 2,

comma 2, 3, 5 e 11, comma 2, della legge della Provincia autonoma di

Bolzano 16 dicembre 1994, n. 11 (Modifiche alla disciplina del

commercio e degli esercizi pubblici); (e) degli artt. 1, 2, commi 1 e

2, 3, commi 1 e 2, e 4 della legge della Provincia autonoma di

Bolzano 13 novembre 1995, n. 23 (Modifiche alla legge provinciale

24 ottobre 1978, n. 68, concernente "Disciplina del commercio"); (f)

dell'art. 14 della legge della Provincia autonoma di Bolzano

21 gennaio 1998, n. 1 [Disposizioni per la formazione del bilancio di

previsione per l'anno finanziario 1998 e per il triennio 1998-2000, e

norme legislative collegate (legge finanziaria 1998)], promosso con

ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il

23 luglio 1999, depositato in Cancelleria il 28 successivo e iscritto

al n. 25 del registro ricorsi 1999.

Visto l'atto di costituzione della Provincia autonoma di Bolzano;

Udito nell'udienza pubblica del 12 febbraio 2002 il giudice

relatore Gustavo Zagrebelsky;

Uditi l'avvocato dello Stato Ignazio F. Caramazza per il

Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Roland Riz per la

Provincia autonoma di Bolzano.

Ritenuto che con ricorso notificato il 23 luglio 1999 e

depositato il successivo 28 luglio il Presidente del Consiglio dei

ministri ha sollevato, a norma dell'art. 2 del decreto legislativo

16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per

il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi

statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale

di indirizzo e coordinamento), questione di legittimità

costituzionale di numerose disposizioni della legislazione della

Provincia autonoma di Bolzano in materia di commercio, e

precisamente: (a) degli artt. 1, 2, 3, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 28,

28-bis 28-ter 28-quater 29 e 33 della legge provinciale 24 ottobre

1978, n. 68 (Disciplina del commercio); (b) dell'art. 1 della legge

provinciale 7 dicembre 1988, n. 55 (Modifiche alla normativa sul

commercio: legge provinciale 24 ottobre 1978, n. 68 "Disciplina del

commercio"; legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 7 "La nuova

disciplina del commercio ambulante"; legge provinciale 13 novembre

1986, n. 27 "Credito al commercio"); (c) dell'art. 1 della legge

provinciale 17 maggio 1991, n. 15 (Modifiche alla legge provinciale

24 ottobre 1978, n. 68, concernente la "Disciplina del commercio" e

alla legge provinciale 13 novembre 1986, n. 27, concernente il

"Credito al commercio"); (d) degli artt. 1, 2, comma 2, 3, 5 e 11,

comma 2, della legge provinciale 16 dicembre 1994, n. 11 (Modifiche

alla disciplina del commercio e degli esercizi pubblici); (e) degli

artt. 1, 2, commi 1 e 2, 3, commi 1 e 2, e 4 della legge provinciale

13 novembre 1995, n. 23 (Modifiche alla legge provinciale 24 ottobre

1978, n. 68, concernente "Disciplina del commercio"); (f)

dell'art. 14 della legge provinciale 21 gennaio 1998, n. 1

[Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno

finanziario 1998 e per il triennio 1998-2000, e norme legislative

collegate (legge finanziaria 1998)], censurando le suddette

disposizioni in riferimento agli artt. 4, 5, 9 e 97 dello Statuto

speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670);

che, sulla premessa secondo cui le disposizioni statali che

riordinano la disciplina del settore del commercio devono essere

considerate norme fondamentali di riforma economico-sociale, cui

anche le regioni a statuto speciale (e le province autonome) sono

tenute a conformare la propria legislazione, il ricorrente svolge

numerose specifiche censure di merito delle sopra elencate

disposizioni normative dettate dalla Provincia autonoma di Bolzano in

materia di commercio, perché non adeguate, nei termini prescritti

dall'art. 2 del decreto legislativo n. 266 del 1992, ai principi

introdotti in materia di commercio dalla legislazione statale e in

particolare dagli artt. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 e 15 del

decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina

relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4,

della legge 15 marzo 1997, n. 59), chiedendo pertanto la

dichiarazione di illegittimità costituzionale delle stesse

disposizioni provinciali;

che si è costituita nel giudizio così promosso la Provincia

autonoma di Bolzano, chiedendo che il ricorso venga dichiarato

inammissibile o, nel merito, infondato;

che successivamente la provincia autonoma ha depositato una

memoria nella quale si osserva che, pendente il giudizio

costituzionale, sono intervenute due modifiche normative di rilievo:

(a) l'entrata in vigore di una nuova disciplina legislativa

provinciale della materia, costituita dalla legge della Provincia

autonoma di Bolzano 17 febbraio 2000, n. 7 (Nuovo ordinamento del

commercio), che ha tenuto conto dei principi contenuti nel decreto

legislativo n. 114 del 1998, e (b) l'entrata in vigore della legge

costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della

parte seconda della Costituzione), che con l'art. 3, recante il nuovo

art. 117 della Costituzione riserva alle Regioni la competenza

esclusiva in materia di commercio, e che stabilisce (art. 10)

l'applicazione delle nuove disposizioni anche alle Regioni a statuto

speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, in quanto

attribuiscono forme di autonomia maggiori di quelle preesistenti;

che per le suddette ragioni la provincia ha concluso nel

senso del superamento della controversia, per effetto delle nuove

disposizioni costituzionali, e comunque della cessazione della

materia del contendere, stante l'intervenuto adeguamento della

normativa provinciale ai principi della legislazione statale;

che in data 8 febbraio 2002 l'Avvocatura generale dello Stato

ha depositato atto con il quale, rilevata l'approvazione e

promulgazione della nuova disciplina di cui alla legge provinciale

n. 7 del 2000, su conforme deliberazione del 25 gennaio 2002 del

Consiglio dei ministri, ha dichiarato di rinunciare al ricorso;

che la difesa della Provincia autonoma di Bolzano ha a sua

volta depositato, in data 11 febbraio 2002, atto di accettazione

della rinuncia, contestualmente allegando la conforme deliberazione

del 28 gennaio 2002 della Giunta provinciale di Bolzano.

Considerato che, a norma dell'art. 25 delle norme integrative per

i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso,

seguita dalla relativa accettazione della controparte, produce

l'effetto di estinguere il processo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 aprile 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 24 aprile 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:141 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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