Corte costituzionale

Sentenza n. 34/1976

Questione dichiarata infondata · depositata il 19/02/1976 · relatore Vezio Crisafulli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 del d.P.R.

26 ottobre 1972, n. 643 (istitutivo dell'imposta comunale

sull'incremento di valore degli immobili), promosso con ricorso del

Presidente della Giunta provinciale di Bolzano, notificato l'11

dicembre 1972, depositato in cancelleria il 21 successivo ed iscritto

al n. 58 del registro ricorsi 1972.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1975 il Giudice

relatore Vezio Crisafulli;

udito l'avv. Giuseppe Guarino, per la Provincia di Bolzano, ed il

sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Angelini Rota, per il

Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ricorso notificato l'11 dicembre 1972 e depositato il 21

dicembre 1972 il Presidente della Provincia autonoma di Bolzano ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del

d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, recante "Istituzione dell'imposta

comunale sull'incremento di valore degli immobili", in riferimento agli

artt. 2, 3 e 6 della Costituzione; 2 della legge cost. 26 febbraio

1948, n. 5, contenente lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

2, 3, 50 e 51 della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1,

recante modificazioni ed integrazioni dello Statuto speciale per il

Trentino-Alto Adige, nonché dell'art. 23 di quest'ultima legge

costituzionale.

La norma impugnata, facendo dipendere l'esclusione dell'imposta per

i circoli culturali, ricreativi, sportivi ed educativi operanti a

livello provinciale dalla loro adesione alle organizzazioni nazionali,

ovvero dalla rappresentanza dei sindacati locali nel Consiglio

nazionale dell'economia e del lavoro, si porrebbe in contrasto con il

riconoscimento costituzionale dei diritti inviolabili dell'uomo, con il

principio di eguaglianza e con la tutela costituzionale assicurata alle

minoranze etniche linguistiche.

Sotto altro profilo le stesse norme sarebbero illegittime, in

quanto approvate dal Consiglio dei ministri senza la partecipazione del

Presidente della Giunta provinciale di Bolzano.

2. - Resiste al ricorso il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato, con

deduzioni depositate il 5 gennaio 1973 nelle quali chiede una

dichiarazione di infondatezza della questione.

3. - Alla pubblica udienza le parti hanno insistito sulle

rispettive conclusioni. Considerato in diritto :

1. - Il ricorso della Provincia di Bolzano ha per oggetto l'art. 3

del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, istitutivo dell'imposta comunale

sull'incremento di valore degli immobili, nella parte in cui, nello

stabilire l'esenzione della detta imposta per gli immobili dati in

locazione e totalmente destinati allo svolgimento di attività

culturali, ricreative, sportive, educative o sindacali, esige peraltro

che tali attività siano applicate - rispettivamente - da "circoli

aderenti alle organizzazioni nazionali legalmente riconosciute" (lett.

b) e dai sindacati dei lavoratori dipendenti od autonomi rappresentati

nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (lett. c): con

esclusione pertanto delle similari formazioni associative operanti su

scala locale e conseguentemente di quelle espresse dalle minoranze

tedesca e ladina nell'ambito della Provincia ricorrente.

Si deduce violazione dell'art. 23 della legge costituzionale n. 1

del 1971, per la mancata partecipazione del Presidente della Provincia

alla seduta del Consiglio dei ministri nella quale la disposizione

testé rammentata venne approvata, trattandosi - secondo l'assunto - di

questione che riguardava la Provincia. Si deduce, altresì, nel merito,

violazione degli artt. 2, 3, 6 della Costituzione, 2 dello Statuto del

Trentino-Alto Adige legge cost. n. 5 del 1948, 2, 3, 50 e 51 della

successiva legge cost. n. 1 del 1971, già citata, portante

modificazioni al detto Statuto. E cioè, in sostanza, violazione del

principio di tutela delle minoranze linguistiche tedesca e ladina, per

il trattamento deteriore fatto alle associazioni rientranti nelle

accennate categorie, che, per la loro natura, esauriscono la propria

attività a livello provinciale.

2. - Conformemente ai criteri in precedenza affermati dalla Corte

(sentenze nn. 192 del 1970, 86 e 240 del 1975), inammissibili devono

dichiararsi le censure che hanno esclusivo e diretto riferimento a

norme della Costituzione (artt. 2 e 3), la cui asserita violazione non

si risolve in lesione della autonomia costituzionalmente garantita alla

Provincia ricorrente.

3. - Nel merito, le censure prospettate nel ricorso non sono

fondate.

Deve rilevarsi preliminarmente che il decreto presidenziale n. 643

del 1972 è stato adottato in attuazione della riforma tributaria ed in

applicazione dei principi e criteri a tal fine stabiliti dalla legge di

delega 9 ottobre 1971, n. 825. E nei confronti di norme siffatte non è

dato individuare un interesse giuridicamente differenziato di singole

regioni o delle provincie autonome di Bolzano e di Trento, tale da

rendere necessaria la partecipazione alle sedute del Consiglio dei

ministri dei rispettivi Presidenti.

Così, per quanto più particolarmente concerne la specie, la

istituzione e la disciplina dell'imposta comunale sugli incrementi di

valore degli immobili (compreso quanto attiene alle relative esenzioni)

è materia che interessa l'intera comunità nazionale, e solo in quanto

in essa incluse, interessa anche le singole regioni e le provincie di

Trento e Bolzano.

Non sussiste, dunque, l'asserita violazione dell'art. 23 della

legge cost. n. 1 del 1971, più volte rammentata.

4. - Quanto alle più specifiche censure mosse alla normativa

dell'art. 3 del decreto legislativo in oggetto, è da ricordare

anzitutto, con particolare riferimento alla lett. c, che questa Corte,

in altra recente occasione, ha ritenuto che lo status professionale (di

datore di lavoro o di lavoratore) assorbe in sé ogni diversità di

lingua o di origine etnica, identici essendo gli interessi che

direttamente vi si riconnettono per tutti gli appartenenti alla

medesima categoria (sentenza n. 86 del 1975). E questa premessa sarebbe

già sufficiente a dimostrare la infondatezza della questione di

legittimità costituzionale proposta dalla ricorrente per la

limitazione del beneficio fiscale di cui al terzo comma del menzionato

art. 3, n. 2, ai soli sindacati rappresentati nel Consiglio nazionale

dell'economia e del lavoro.

Ma alle medesime conclusioni si perviene altresì, tanto per gli

stessi sindacati, cui si riferisce la lett. c, quanto per gli altri

organismi associativi previsti dalla precedente lett. b, sulla base di

considerazioni di ordine più generale, attinenti alla peculiare

natura, alle finalità ed alla reale portata delle disposizioni

impugnate, riguardate che siano - come si deve - nel contesto

dell'intero decreto in cui sono contenute e della legge di delega che

ne sta a fondamento.

Quest'ultima, com'è noto, ed è stato posto in evidenza più sopra

al punto 3, ha per oggetto la riforma tributaria, della quale prescrive

i principi e i criteri direttivi. Ovviamene, hanno del pari natura

tributaria tutte le disposizioni del decreto legislativo di cui è

questione, come quelle degli altri che furono emanati in virtù della

detta delega. Più particolarmente, il n. 2 dell'art. 3 stabilisce

l'esenzione dall'imposta (gravante sui proprietari degli immobili) in

favore delle società contemplate nel primo comma del medesimo art. 3

("società che svolgono in modo esclusivo o prevalente attività di

gestione di immobili"), allorché ricorrano determinate condizioni, tra

cui la particolare destinazione dell'immobile, che sia per intero

adibito all'esercizio delle attività specificate nelle lett. a, b, c e

d, purché ed in quanto svolte dai soggetti rientranti nelle categorie

ivi anch'esse indicate (partiti rappresentati nelle assemblee nazionali

e regionali; circoli aderenti alle organizzazioni nazionali legalmente

riconosciute e sindacati rappresentati nel Consiglio nazionale

dell'economia e del lavoro, secondo il già detto; istituzioni

mutualistiche).

Ora, prescindendo dai partiti politici e dalle istituzioni

mutualistiche, che rimangono fuori dell'ambito del presente giudizio,

da quanto sin qui rilevato si traggono i due seguenti corollari. Il

primo è che, trattandosi di normativa tributaria, e più specialmente,

per quanto interessa in questa sede, di una esenzione fiscale, questa,

da un lato deve contenersi entro i limiti più ristretti e, d'altro

canto, ricevere applicazione uniforme, alla stregua di criteri

unitariamente omogenei, in tutto il territorio nazionale.

Il secondo corollario è che solo indirettamente le disposizioni

impugnate concernono in qualche modo le diverse specie di formazioni

associative menzionate alle lettere b e c, e solo indirettamente

perciò può dirsi ne derivi per queste un onere di aderire ad

organizzazioni nazionali legalmente riconosciute o ad associazioni

sindacali rappresentate nel CNEL, per la previsione di una incidenza

favorevole dello sgravio tributario disposto in favore del locatore sui

canoni di locazione che le associazioni predette sono tenute a

corrispondere.

5. - Sotto il profilo da ultimo accennato, la posizione delle

associazioni in oggetto, formate da cittadini appartenenti alle

minoranze linguistiche tedesca e ladina, è perfettamente eguale a

quella delle associazioni similari operanti in qualsiasi parte del

territorio nazionale, a livello meramente locale. Né può ravvisarsi

nella imposizione dell'onere di adesione ad organizzazioni maggiori,

legalmente riconosciute o rappresentate nel CNEL, una menomazione delle

caratteristiche peculiarità tradizionalmente proprie di quelle

associazioni, attraverso una sorta di larvata assimilazione forzata che

porti a snaturarle, essendo rimesse alla loro libera determinazione la

scelta tra aderire o non aderire alle corrispondenti organizzazioni

maggiori. Non ne risulta perciò violato il principio di tutela delle

minoranze linguistiche tedesca e ladina, di cui all'art. 51 della legge

cost. n. 1 del 1971, in relazione anche agli artt. 6 cost. e 2 dello

Statuto della Regione del Trentino-Alto Adige, pure invocati dalla

Provincia ricorrente.

Veramente, invece, i diritti di tali minoranze sarebbero vulnerati

qualora l'adesione delle associazioni di cui alle lettere b e c del n.

2 dell'art. 3 alle organizzazioni nazionali comportasse, in forza di

particolari norme che queste disciplinano o di concrete determinazioni

adottate dai loro organi deliberanti, delle limitazioni al modo

d'essere originario delle prime, con specifico riguardo alla

differenziazione etnico-linguistica in esse esprimentesi; come pure,

per fare un esempio estremo, ove in ipotesi la richiesta di adesione

fosse respinta proprio a motivo di tale differenziazione.

Nei quali casi, peraltro, non mancherebbero alle associazioni dei

gruppi minoritari contro siffatte indebite limitazioni i rimedi legali,

esperibili davanti ai giudici comuni, ordinari ed amministrativi, non

essendo dubitabile che anche norme di grado lato sensu regolamentare ed

atti amministrativi concreti, siano viziati da illegittimità quando

contrastino con principi di ordine costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara inammissibili le questioni di legittimità

costituzionale dell'art. 3, n. 2, lett. b e c, del d.P.R. 26 ottobre

1972, n. 643, recante istituzione dell'imposta comunale sull'incremento

di valore degli immobili, proposte con il ricorso in epigrafe in

riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione;

b) dichiara non fondate le questioni relative alle disposizioni

predette, proposte con il ricorso medesimo in riferimento agli artt. 2

dello Statuto della Regione del Trentino-Alto Adige, legge

costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, 2, 3, 23, 50 e 51 della legge

costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, portante modificazioni al detto

Statuto (artt. 4, 5, 40, 97 e 98 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 -

Testo unificato delle leggi sullo Statuto speciale per il Trentino-Alto

Adige) e 6 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1976.

F.to: LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO

- ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1976:34 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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