Art. 96
Nei comuni divisi in borgate o frazioni possono essere istituiti, con legge provinciale, uffici distinti di giudice conciliatore.
Testo vigente dal 20 novembre 1972
Nei comuni divisi in borgate o frazioni possono essere istituiti, con legge provinciale, uffici distinti di giudice conciliatore.
Testo vigente dal 20 novembre 1972
L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.
Dichiara estinto il processo per rinuncia. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1992. Il Presidente: CORASANITI Il redattore: GRANATA Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 27 luglio 1992. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Art. 3 cost. · Art. 5 cost. · Art. 40 Istituzione del giudice di pace · Art. 41 Istituzione del giudice di pace
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-08-31;670~art96 · fonte del testo
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