Corte costituzionale

Sentenza n. 289/1987

Questione dichiarata infondata · depositata il 28/07/1987 · relatore Antonio Baldassarre

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata il

4 dicembre 1979 dal Consiglio Regionale del Trentino Alto-Adige

recante "Nuovo ordinamento del Mediocredito Trentino-Alto Adige"

promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri

notificato il 20 dicembre 1979, depositato in cancelleria il 29

successivo ed iscritto al n. 26 del registro ricorsi 1979;

Visto l'atto di costituzione della Regione Trentino Alto-Adige;

Udito nell'udienza pubblica del 5 maggio 1987 il Giudice relatore

Antonio Baldassarre;

Uditi l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il ricorrente,

e l'avv. Sergio Panunzio per la Regione;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - La questione di costituzionalità oggetto del presente

giudizio ha origine da un ricorso dello Stato avverso una legge,

riapprovata dal Consiglio Regionale del Trentino Alto Adige il 4

dicembre 1979, diretta a stabilire il nuovo ordinamento di un ente

denominato "Mediocredito Trentino Alto-Adige".

Costituito per promuovere lo sviluppo delle attività produttive

nel territorio regionale, mediante l'esercizio del credito a medio e

lungo termine per le piccole e medie imprese (art. 2), detto ente al

fine di procurarsi i mezzi occorrenti al raggiungimento delle proprie

finalità, è abilitato a emettere obbligazioni e buoni fruttiferi,

anche al portatore, con esclusione della raccolta del risparmio fra

il pubblico sotto qualsiasi forma (art. 5).

Allo stesso ente è annessa una Sezione per il credito agrario di

miglioramento e, nell'ambito di entrambi (ente e sezione), sono

previste due sezioni autonome per la provincia di Trento e

altrettante per la provincia di Bolzano.

L'art. 6 della legge impugnata prevede la c.d. "proporzionale

etnica" (adeguamento alla consistenza dei gruppi linguistici

risultante dall'ultimo censimento generale della popolazione) per la

composizione:

a) del Consiglio di amministrazione dell'ente e della Sezione

per il credito agrario di miglioramento;

b) del personale dipendente;

c) dei Comitati provinciali di amministrazione delle Sezioni

autonome di Bolzano.

Secondo il rinvio governativo, il citato art. 6 è illegittimo

perché non trova fondamento nello Statuto della Regione, il quale

prevede la proporzionale etnica soltanto per la costituzione degli

organi degli enti pubblici locali (art. 61) e per gli uffici statali

in provincia di Bolzano (art. 89).

Sempre secondo il telegramma di rinvio, l'ente in esame sarebbe

escluso dall'applicazione della proporzionale etnica in forza

dell'art. 8 del d.P.R. 31 luglio 1978 n. 571 (Norme di attuazione in

materia di proporzionale negli uffici statali della provincia di

Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego), il

quale pone fuori del campo di applicazione della suddetta

proporzionale gli enti pubblici economici che operano in regime di

libera concorrenza.

2. - Il ricorso del Governo, sviluppando i motivi già contenuti

nell'atto di rinvio, così argomenta la illegittimità della legge

regionale impugnata:

a) gli enti pubblici locali i cui organi devono rispettare la

proporzionale etnica ai sensi dell'art. 61 dello Statuto si

identificano con gli "altri enti locali" di cui all'art. 118, primo e

terzo comma, e 130 della Costituzione. Poiché è da ritenere che lo

stesso termine sia usato, nella Costituzione e nello Statuto, nel

medesimo senso, esulerebbero da tale norma statutaria gli enti

pubblici economici, come quello in esame. Questa interpretazione, ad

avviso dell'Avvocatura, risulterebbe confermata dal cit. art. 8 del

d.P.R. 31 luglio 1978, n. 571,

b) poiché la rappresentanza proporzionale dei gruppi

linguistici prevista dagli articoli 61 e 89 dello Statuto regionale

costituisce deroga a vari principi costituzionali - in particolare

dell'art. 3 (principio di uguaglianza):

dell' art. 4 (libertà di scelta dell'attività lavorativa),

dell'art. 41 (libertà di iniziativa economica) dell'art. 97 (recte:

51) (parità dei cittadini nell'accesso agli impieghi nelle pubbliche

amministrazioni) - è da escludere, secondo il Governo, che, al di

là dei casi espressamente previsti dalle citate norme statutarie, la

stessa prescrizione possa essere imposta dal legislatore regionale.

Il ricorso governativo chiede pertanto la dichiarazione di

incostituzionalità dell'art. 6 della legge regionale impugnata, in

relazione agli artt. 3, 4, 41 e 97 (recte: 51) della Costituzione.

3. - La regione Trentino-Alto Adige, nelle deduzioni presentate,

così motiva il rigetto del ricorso governativo con le seguenti

argomentazioni. Poiché l'art. 4 del suo statuto ha ricompreso la

tutela delle minoranze linguistiche locali tra gli interessi

nazionali, ogni intervento regionale che si ispiri alle finalità di

cui ai citati artt. 61 e 89 dello Statuto deve ritenersi legittimo.

Con la conseguenza che l'esatta individuazione degli "enti pubblici

locali", di cui al citato art. 61, servirebbe solo ad individuare i

limiti nei quali il legislatore è tenuto ad applicare le norme

citate, e non già, i limiti entro cui può applicare la

proporzionale etnica.

In secondo luogo, la Regione contesta la equiparazione tra l'art.

61 dello Statuto e i cit. artt. 118 e 130 Cost. L'art. 61, infatti,

si riferirebbe a tutti gli enti pubblici locali, individuati con

riferimento esclusivo alla territorialità dell'ente pubblico, come

risulta chiaro, sempre secondo la Regione, dalla contrapposizione con

il successivo art. 64 a norma del quale "spetta allo Stato la

disciplina dell'organizzazione e del funzionamento degli enti

pubblici che svolgono la loro attività anche al di fuori del

territorio della Regione".

Infine, anche ad accogliere l'interpretazione restrittiva

dell'art. 61 dello Statuto proposta dal Governo, la legge impugnata

sarebbe, egualmente legittima, perché, ad avviso della Regione, la

partecipazione maggioritaria della stessa Regione e delle due

Province al fondo di dotazione dell'Istituto farebbe di quest'ultimo

un ente pubblico "rappresentativo" di enti locali territoriali, che

rientrerebbe, come tale, nell'ambito di applicabilità dell'art. 61

dello Statuto.

4. - Nella memoria depositata, la difesa della regione

Trentino-Alto Adige richiama le decisioni di questa Corte

n. 312 del 1983 e n. 135 del 1985, successive agli atti introduttivi

del presente giudizio.

Con la prima è stato ritenuto che, a seguito dell'approvazione

del nuovo statuto della regione Trentino-Alto Adige, la tutela delle

minoranze linguistiche locali è diventato uno dei principi

fondamentali dell'ordinamento costituzionale che si pone come limite

e, al tempo stesso, come indirizzo per l'esercizio della potestà

legislativa della Regione.

Con la seconda si è affermato, anche sulla base dell'art. 23 del

d.P.R. 1° febbraio 1973, n. 49 (Norme di attuazione dello Statuto

speciale per il Trentino-Alto Adige: organi della regione e delle

province di Trento e Bolzano e funzioni regionali), che l'art. 61,

primo comma, dello Statuto si riferisce a tutti gli enti pubblici la

cui attività si svolge nella provincia di Bolzano o in entrambe le

province della Regione.

Secondo la Regione, pertanto, l'art. 61 dello Statuto si riferisce

non solo agli enti territoriali ma anche agli enti pubblici

generalmente intesi.

All'argomento dell'Avvocatura (e, prima, del rinvio governativo)

che la proporzionale etnica è esclusa dal citato art. 8 del d.P.R.

n. 571 del 1978 la regione oppone tre diversi argomenti.

In primo luogo, afferma che tale decreto si riferisce solo agli

enti pubblici dipendenti dallo Stato e non quindi all'ente in esame,

che dipende dalla Regione.

In secondo luogo, la Regione nega che il Mediocredito regionale

sia un ente pubblico economico che operi in regime di libera

concorrenza, cui il citato art. 8 del d.P.R. n. 571 del 1978 esclude

l'applicazione della proporzionale etnica.

Infine, poiché il citato art. 8 del d.P.R. n. 571 del 1978

richiama soltanto il titolo primo del d.P.R. n. 752 del 1976, gli

enti pubblici economici che operano in regime di libera concorrenza

sarebbero esclusi, ad avviso della Regione, non già dalla

proporzionale etnica, ma soltanto dal requisito della conoscenza

delle due lingue, italiana e tedesca.

5. - All'udienza pubblica del 5 maggio il giudice Baldassarre ha

svolto la relazione; l'avvocato dello Stato ha ribadito le

conclusioni già adottate; la difesa della regione Trentino-Alto

Adige, oltre ad insistere nella richiesta di reiezione del ricorso

per i motivi illustrati negli atti depositati, ha sollevato questione

di inammissibilità del ricorso per mancata corrispondenza con i

motivi del rinvio.

Quest'ultimo, infatti, farebbe riferimento solo alla violazione

dello statuto della Regione (artt. 61 e 89), mentre il ricorso si

conclude con la richiesta di dichiarazione di incostituzionalità

della legge impugnata per violazione degli artt. 3, 4, 41 e 97

(recte: 51) della Costituzione. Considerato in diritto

1. - Con il ricorso governativo di cui in epigrafe è sottoposta

al giudizio di questa Corte la questione se l'art. 6 della legge dal

titolo "Nuovo Ordinamento del Mediocredito Trentino-Alto Adige",

riapprovata dal Consiglio Regionale il 4 dicembre 1979, nel prevedere

la c.d. proporzionale etnica - comportante l'adeguamento nel predetto

ente della composizione del Consiglio di Amministrazione, e del

personale dipendente, nonché dei Comitati Provinciali di

Amministrazione delle Sezioni autonome della Provincia di Bolzano

rispetto alla consistenza dei gruppi linguistici risultante

dall'ultimo censimento generale -, violi gli artt. 61, comma 1 e 89,

comma 3 St. T.A.A. (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), oltreché gli

artt. 3, 4, 41 e 97 (recte: 51) della Costituzione.

Con riguardo alla pretesa violazione delle anzidette disposizioni

contenute in Costituzione è stata pregiudizialmente sollevata, da

parte della difesa della Regione Trentino-Alto Adige, peraltro

soltanto in udinza, un'eccezione di inammissibilità, basata sul

rilievo che nell'atto di rinvio della legge impugnata non vi sarebbe

alcuna traccia dei profili d'illegittimità costituzionale relativi

agli artt. 3, 4, 41 e 97 (recte: 51) della Costituzione.

2. - L'eccezione di inammissibilità è infondata.

Anche se è vero che nell'atto di rinvio sono espressamente

menzionati soltanto gli artt. 61 e 89 St. T.A.A., i quali prevedono

la c.d. proporzionale etnica in relazione alla composizione degli

organi amministrativi degli enti pubblici locali, e degli uffici

statali nella provincia di Bolzano, si deve tuttavia precisare che il

rinvio stesso è tutto incentrato sul significato e sulla portata da

attribuire alla "proporzionale" medesima. E, poiché da parte del

ricorrente se ne assume un'interpretazione comportante l'espressa

menzione dei campi di applicazione della "proporzionale", in quanto

questa viene concepita come norma in deroga ai principi fondamentali

della Costituzione, si può logicamente supporre che il riferimento

agli articoli della Costituzione espressivi di tali principii sia

implicito o direttamente conseguenziale a quella prospettazione. È

infatti impensabile che la Regione destinataria del rinvio non

potesse supporre che i principi che nel caso si assumevano come

derogati dalla c.d. proporzionale etnica potessero essere altri che

il principio di eguaglianza (art. 3) e di parità di chances

nell'accesso dei pubblici uffici (art. 51) e quello della libertà di

professione (artt. 4 e 41). Si può pertanto concludere che, se pure

in forma estremamente sintetica, i motivi di incostituzionalità

prospettati dal ricorso siano presenti anche nell'atto di rinvio e

che, in armonia con la giurisprudenza di questa Corte, (cfr., da

ultimo, sent. n. 217 del 1987) debba ritenersi salvo il principio

della corrispondenza sostanziale tra motivi del rinvio e motivi del

ricorso.

3. - Nel merito, tuttavia, le questioni sollevate dal ricorso

governativo sono infondate.

3.1. - Come questa Corte ha avuto modo di sottolineare in una

precedente pronunzia (sent. n. 312 del 1983), le norme dello Statuto

del Trentino Alto-Adige sulla tutela delle minoranze linguistiche

hanno subi'to una profonda modificazione del loro significato a

seguito delle revisioni statutarie apportate dalla l. cost. 10

novembre 1971, n. 1. Con tali innovazioni la tutela delle minoranze

linguistiche è stata riqualificata come "interesse nazionale" (art.

4 St. T.A.A.), di modo che, per riprendere le parole della sentenza

appena citata, essa "costituisce uno dei principi fondamentali

dell'ordinamento costituzionale, che si pone come limite e al tempo

stesso come indirizzo per l'esercizio della potestà legislativa (e

amministrativa) regionale e provinciale nel Trentino Alto-Adige".

In questo rinnovato quadro normativo, il quale è indubbiamente

più in armonia con l'art. 6 Cost., che colloca la tutela delle

minoranze linguistiche tra i "principi fondamentali" della

Costituzione, lo stesso significato degli artt. 61 e 89 St. T.A.A.

non può non essere profondamente diverso da quel che era

anteriormente alle revisioni statutarie. Se prima poteva avere una

qualche giustificazione l'interpretazione dei predetti articoli come

norme derogatorie rispetto ai principi fondamentali della

Costituzione, ora è venuta del tutto meno qualsiasi base normativa

per questa ricostruzione. Gli artt. 61 e 89 St. T.A.A. contengono,

infatti, norme costituzionali direttamente espressive del principio

generale della tutela delle minoranze linguistiche (art. 6 Cost.).

Come tali, essi derivano da quell'insieme di principi

dell'ordinamento giuridico che, oltre a vincolare la legislazione

regionale e provinciale ancorché esclusiva, pongono ad essa un

indirizzo generale che la abilita a stabilire norme di tutela delle

minoranze linguistiche anche al di là degli specifici casi

espressamente indicati dallo Statuto regionale.

Su questa base, l'interpretazione degli artt. 61 e 89 St. T.A.A.

come norme derogatrici di principi fondamentali della Costituzione,

il cui campo di applicazione dovrebbe esigere pertanto una specifica

indicazione statutaria, non può (più) essere accolta. Di

conseguenza, la prospettazione dell'incostituzionalità della legge

impugnata che il ricorso governativo ha fondato sulla pretesa

mancanza di disposizioni statutarie dirette a giustificare

l'applicazione della c.d. proporzionale etnica alla composizione

degli organi di amministrazione e del personale di enti pubblici come

il "Mediocredito Trentino-Alto Adige" va, sotto questo profilo,

respinta.

Ciò posto, è preclusa la possibilità stessa di qualsivoglia

conflitto, in termini di illegittimità costituzionale, dell'art. 6

della legge impugnata con gli artt. 3, 4, 41 e 97 (recte: 51) della

Costituzione.

3.2. - Del resto, la conclusione non sarebbe diversa anche se si

considerasse il dubbio prospettato dall'Avvocatura dello Stato,

secondo la quale l'art. 6 della legge impugnata rappresenta

un'illegittima applicazione dell'art. 61, alinea, St. T.A.A., in

quanto quest'ultimo, nel riferirsi agli "enti pubblici locali" per

l'applicazione della c.d. proporzionale etnica, richiamerebbe la

nozione di "enti locali" che gli artt. 118 e 130 Cost. affiancano a

quella dei Comuni e delle Province. Questa interpretazione, sempre

secondo l'Avvocatura dello Stato, risulterebbe confermata dall'art. 8

del d.P.R. 31 luglio 1978, n. 571 (Norme di attuazione dello Stat.

T.A.A. in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella

provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico

impiego) che esclude dall'applicazione del titolo primo del d.P.R. 26

luglio 1976, n. 752 (recante lo stesso titolo del decreto

precedentemente citato), "gli enti pubblici economici che operano in

regime di libera concorrenza".

Pur a non voler sottolineare che l'art. 8 del d.P.R. n. 571 del

1978 fa espressamente riferimento soltanto al titolo primo del d.P.R.

n. 752 del 1976, il quale ha ad oggetto la conoscenza delle lingue

italiana e tedesca in relazione alle assunzioni negli uffici e negli

enti pubblici statali della provincia di Bolzano, e non già al

titolo secondo del medesimo decreto, che riguarda invece la c.d.

proporzionale etnica, sta di fatto che la nozione di "enti pubblici

locali", di cui all'art. 61 St. T.A.A., è stata oggetto di una norma

interpretativa, contenuta nell'art. 23 del d.P.R. 1° febbraio 1973,

n. 49 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per il

Trentino-Alto Adige: organi della Regione e delle Province di Trento

e Bolzano e funzioni regionali). Secondo quest'ultima disposizione,

"la norma dell'art. 61, primo comma, dello statuto è applicabile

soltanto agli enti pubblici la cui attività si svolge nella

Provincia di Bolzano o in entrambe le province della Regione".

Appare chiaro, dunque, che ai fini dell'applicazione della c.d.

proporzionale etnica, di cui all'art. 61, alinea, St. T.A.A., la

nozione di "ente pubblico locale" equivale a quella di ente pubblico

operante nella Regione o in una delle due province che la compongono

(sentenza n. 155 del 1975). Per risolvere la questione di

costituzionalità sotto tale profilo è sufficiente, pertanto,

verificare se la legge impugnata disciplini il "Mediocredito Trentino

Alto-Adige" come ente pubblico che svolge la sua attività

nell'ambito del territorio regionale o in quello di una delle due

Province autonome di Trento o di Bolzano.

Per tale aspetto la legge impugnata non può dar adito a dubbi,

poiché non soltanto disciplina il "Mediocredito Trentino-Alto Adige"

come ente pubblico regionale, ma ne circoscrive anche l'ambito di

operatività al territorio della Regione stessa. Essa, infatti,

dispone che lo statuto dell'ente sia approvato dalla giunta regionale

(art. 6), al pari dell'eventuale liquidazione dell'istituto e delle

relative modalità (art. 8). Stabilisce, inoltre, che i fondi di

dotazione siano in maggioranza regionali (art. 3) e che gli organi di

amministrazione siano composti da un numero maggioritario di

rappresentanti regionali e provinciali (art. 7). Ma soprattutto

dispone, accanto al divieto di apertura di sportelli bancari o di

qualsiasi altra forma di raccolta del risparmio fra il pubblico (art.

5), che il Mediocredito ha lo scopo istituzionale di "promuovere lo

sviluppo delle attività produttive nel territorio della Regione

Trentino Alto-Adige" a favore delle piccole e medie imprese.

In breve, non vi può essere dubbio che il "Mediocredito Trentino

Alto-Adige" rientri tra gli "enti pubblici locali" di cui all'art.

61, alinea, St. T.A.A., così come interpretato dall'art. 23 del

d.P.R. n. 49 del 1973.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 6 della legge della Regione Trentino-Alto Adige riapprovata

il 4 dicembre 1979 ("Nuovo ordinamento del Mediocredito Trentino-Alto

Adige"), sollevata, con il ricorso indicato in epigrafe, per

contrasto con gli articoli 61 e 89 dello Statuto della Regione T.A.A.

(d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) e con gli artt. 3, 4, 41 e 97 (recte:

51) della Costituzione.

Così deciso in Roma nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 maggio 1987.

Il Presidente: ANDRIOLI

Il Redattore: BALDASSARRE

Depositata in cancelleria il 28 luglio 1987.

Il cancelliere: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:289 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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