Corte costituzionale

Ordinanza n. 142/2002

Altra decisione · depositata il 24/04/2002 · relatore Gustavo Zagrebelsky

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale relativo al mancato

adeguamento della legislazione della Provincia autonoma di Trento in

materia di commercio ai principi fondamentali di riforma

economico-sociale desumibili dal decreto legislativo 31 marzo 1998,

n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a

norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), e,

più precisamente: (a) degli artt. 20, 21, 23, commi 2 e 3, 34, 54,

55 e 56 della legge della Provincia autonoma di Trento 22 dicembre

1983, n. 46 (Disciplina del settore commerciale della Provincia

autonoma di Trento); (b) dell'art. 21 della legge della Provincia

autonoma di Trento 3 settembre 1993, n. 23 (Disposizioni concernenti

l'autorizzazione e la variazione di spese previste da leggi

provinciali e altre disposizioni finanziarie assunte per la

formazione dell'assestamento del bilancio annuale e pluriennale della

Provincia autonoma di Trento); (c) dell'art. 21 della legge della

Provincia autonoma di Trento 9 settembre 1996, n. 8 (Disposizioni

concernenti l'autorizzazione e la variazione di spese previste da

leggi provinciali e altre disposizioni finanziarie assunte per la

formazione dell'assestamento del bilancio annuale 1996 e pluriennale

1996-1998 della Provincia autonoma di Trento); (d) dell'art. 37 della

legge della Provincia autonoma di Trento 7 luglio 1997, n. 10 (Misure

per la razionalizzazione della finanza provinciale); (e) degli

artt. 29, 30 e 31 della legge della Provincia autonoma di Trento

11 settembre 1998, n. 10 (Misure collegate con l'assestamento del

bilancio per l'anno 1998), promosso con ricorso del Presidente del

Consiglio dei ministri, notificato il 23 luglio 1999, depositato in

Cancelleria il 28 successivo e iscritto al n. 26 del registro ricorsi

1999.

Visto l'atto di costituzione della Provincia autonoma di Trento;

Udito nell'udienza pubblica del 12 febbraio 2002 il giudice

relatore Gustavo Zagrebelsky;

Uditi l'avvocato dello Stato Ignazio F. Caramazza per il

Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Andrea Manzi per

la Provincia autonoma di Trento.

Ritenuto che con ricorso notificato il 23 luglio 1999 e

depositato il successivo 28 luglio il Presidente del Consiglio dei

ministri ha sollevato, a norma dell'art. 2 del decreto legislativo

16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per

il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi

statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale

di indirizzo e coordinamento), questione di legittimità

costituzionale di numerose disposizioni della legislazione della

Provincia autonoma di Trento in materia di commercio, e precisamente:

(a) degli artt. 20, 21, 23, commi 2 e 3, 34, 54, 55 e 56 della legge

provinciale 22 dicembre 1983, n. 46 (Disciplina del settore

commerciale della Provincia autonoma di Trento); (b) dell'art. 21

della legge provinciale 3 settembre 1993, n. 23 (Disposizioni

concernenti l'autorizzazione e la variazione di spese previste da

leggi provinciali e altre disposizioni finanziarie assunte per la

formazione dell'assestamento del bilancio annuale e pluriennale della

Provincia autonoma di Trento); (c) dell'art. 21 della legge

provinciale 9 settembre 1996, n. 8 (Disposizioni concernenti

l'autorizzazione e la variazione di spese previste da leggi

provinciali e altre disposizioni finanziarie assunte per la

formazione dell'assestamento del bilancio annuale 1996 e pluriennale

1996-1998 della Provincia autonoma di Trento); (d) dell'art. 37 della

legge provinciale 7 luglio 1997, n. 10 (Misure per la

razionalizzazione della finanza provinciale); (e) degli artt. 29, 30

e 31 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10 (Misure

collegate con l'assestamento del bilancio per l'anno 1998),

censurando le suddette disposizioni in riferimento agli artt. 4, 5, 9

e 97 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R.

31 agosto 1972, n. 670);

che, sulla premessa secondo cui le disposizioni statali che

riordinano la disciplina del settore del commercio devono essere

considerate norme fondamentali di riforma economico-sociale, cui

anche le Regioni a statuto speciale (e le Province autonome) sono

tenute a conformare la propria legislazione, il ricorrente svolge

numerose specifiche censure di merito delle sopra elencate

disposizioni normative dettate dalla Provincia autonoma di Trento in

materia di commercio, perché non adeguate, nei termini prescritti

dall'art. 2 del decreto legislativo n. 266 del 1992, ai principi

introdotti in materia di commercio dagli artt. 1, 2, 7, 8, 9, 11, 12

e 13 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della

disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo

4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59);

che si è costituita nel giudizio così promosso la Provincia

autonoma di Trento, chiedendo che il ricorso sia dichiarato

inammissibile o, nel merito, infondato;

che in data 8 febbraio 2002 l'Avvocatura generale dello Stato

ha depositato atto con il quale, rilevata l'approvazione e

promulgazione, con la legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4

(Disciplina dell'attività commerciale in Provincia di Trento), di

una nuova normativa adottata al dichiarato fine di adeguare la

legislazione provinciale ai principi posti dalla legislazione

statale, su conforme deliberazione del 25 gennaio del Consiglio dei

ministri, ha dichiarato di rinunciare al ricorso;

che la difesa della Provincia autonoma di Trento ha a sua

volta depositato atto di accettazione della rinuncia, contestualmente

allegando la conforme deliberazione del 1 febbraio 2002 della Giunta

provinciale di Trento.

Considerato che, a norma dell'art. 25 delle norme integrative per

i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso,

seguita dalla relativa accettazione della controparte, produce

l'effetto di estinguere il processo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 aprile 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 24 aprile 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:142 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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