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[1](Art. 64, R. D. 12 luglio 1923, n, 1491).

[2]((I ricorsi di cui al precedente articolo debbono presentarsi entro il termine perentorio di novanta giorni dalla notificazione del provvedimento del Ministro per le finanze e, nei casi in cui la notificazione venga omessa, di novanta giorni dalla data di consegna del certificato di iscrizione (libretto di pensione) risultante dall'apposito registro.

[3]Il ricorso, provvisto della sottoscrizione del ricorrente o di un suo procuratore speciale, o anche del semplice segno di croce vistato dall'autorita' comunale o da un notaio o dal dirigente locale degli enti di cui al primo comma del successivo art. 3, e' esente da spese di bollo, e nel termine anzidetto deve essere depositato alla Segreteria della Corte dei conti o spedito alla Segreteria medesima mediante raccomandata. In questo secondo caso, della data di spedizione fa fede il bollo dell'ufficio postale mittente e qualora questo sia illeggibile la ricevuta della raccomandata.

[4]Per l'infermo di mente cui non sia stato ancora nominato il legale rappresentante od il tutore provvisorio il ricorso e' validamente sottoscritto dalla moglie o da un figlio maggiorenne o, in loro mancanza, da uno dei genitori ovvero da chi ne abbia la custodia e comunque lo assista.

[5]Salvo il disposto degli articoli 50 e 61 del R. decreto 12 luglio 1923-I, n. 1491, contro le decisioni della Sezione speciale sono ammessi soltanto i mezzi d'impugnativa di cui agli articoli 68 e 71)). 8

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Regio Decreto 6 febbraio 1942, n. 50

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Il Regio Decreto 6 febbraio 1942, n. 50 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che "Le norme del presente decreto sono estese, in quanto applicabili, anche ai ricorsi in materia di pensioni di guerra prodotti alla Corte dei conti ed ancora non definiti alla data di entrata in vigore del decreto stesso".

Testo in vigore dal 5 marzo 1942 al 3 luglio 1980

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 128/1976

    Altra decisione
    20 maggio 1976

    ordina la restituzione degli atti alla Corte dei conti per un nuovo esame della rilevanza della questione sollevata con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1976. F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE…

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 113 cost. · Art. 75 Testo unico Corte dei conti

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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Che cosa è cambiato dal 5 marzo 1942

Confronto con la versione in vigore dal 1 agosto 1934 al 5 marzo 1942. 19 parole tolte, 121 parole aggiunte in 4 capoversi.

I ricorsi di cui al precedente articolo debbono presentarsi entro il termine perentorio di novanta giorni dalla notificazione del provvedimento del Ministro tolto: delle aggiunto: per le finanze e, nei casi in cui la notificazione venga omessa, di novanta giorni dalla data di consegna del certificato di iscrizione (libretto di pensione) risultante dall'apposito registro.

Il ricorso tolto: e' esente da spese di bollo e deve essere depositato nel termine anzidetto alla Segreteria della Corte, provvisto della sottoscrizione del ricorrente o di un suo procuratore speciale, o anche del semplice segno di croce vistato dall'autorita' comunaletolto: . aggiunto: o da un notaio o dal dirigente locale degli enti di cui al primo comma del successivo art. 3, e' esente da spese di bollo, e nel termine anzidetto deve essere depositato alla Segreteria della Corte dei conti o spedito alla Segreteria medesima mediante raccomandata. In questo secondo caso, della data di spedizione fa fede il bollo dell'ufficio postale mittente e qualora questo sia illeggibile la ricevuta della raccomandata.

aggiunto: Per l'infermo di mente cui non sia stato ancora nominato il legale rappresentante od il tutore provvisorio il ricorso e' validamente sottoscritto dalla moglie o da un figlio maggiorenne o, in loro mancanza, da uno dei genitori ovvero da chi ne abbia la custodia e comunque lo assista.

Salvo il disposto degli articoli 50 e 61 del R. decreto 12 luglio 1923aggiunto: -I, n. 1491, contro le decisioni della Sezione speciale sono ammessi soltanto i mezzi d'impugnativa di cui agli articoli tolto: 68' aggiunto: 68 e 71.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Regio Decreto 6 febbraio 1942, n. 50

    Il Regio Decreto 6 febbraio 1942, n. 50 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che "Le norme del presente decreto sono estese, in quanto applicabili, anche ai ricorsi in materia di pensioni di guerra prodotti alla Corte dei conti ed ancora non definiti alla data di entrata in vigore del decreto stesso".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-12;1214~art86 · fonte del testo

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