Art. 87
Articolo abrogato dal d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174.
Abrogato dal 7 ottobre 2016
Articolo abrogato dal d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174.
Abrogato dal 7 ottobre 2016
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1934
Confronto con la versione in vigore dal 1 agosto 1934 al 7 ottobre 2016. 122 parole tolte, 21 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: (Art. 26, R. decreto-legge 27 maggio 1926, n. 928).
tolto: Se, in dipendenza di un medesimo evento attribuito a causa di servizio, siano state negate la pensione di guerra dal Ministero delle finanze e la pensione privilegiata ordinaria dall'autorita' competente e l'interessato impugni entrambi i provvedimenti negativi, la competenza a decidere, anche sul diritto alla pensione di guerra, spetta alla Sezione giurisdizionale della Corte competente in materia di pensioni.aggiunto: Testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti-art. 87
tolto: Il ricorso puo' essere prodotto entro novanta giorni dalla piu' recente data di notificazione dei due provvedimenti negativi se proposto contro entrambi o anche esclusivamente contro il primo di essi, purche' la seconda pronunzia sia avvenuta in sede di rinvio per competenza ovvero su domanda fatta dall'interessato entro novanta giorni dalla prima notificazione.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 174
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-12;1214~art87 · fonte del testo
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