Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 agosto 1934 al 5 marzo 1942. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 64, R. D. 12 luglio 1923, n, 1491).

[2]I ricorsi di cui al precedente articolo debbono presentarsi entro il termine perentorio di novanta giorni dalla notificazione del provvedimento del Ministro delle finanze e, nei casi in cui la notificazione venga omessa, di novanta giorni dalla data di consegna del certificato di iscrizione (libretto di pensione) risultante dall'apposito registro.

[3]Il ricorso e' esente da spese di bollo e deve essere depositato nel termine anzidetto alla Segreteria della Corte, provvisto della sottoscrizione del ricorrente o di un suo procuratore speciale, o anche del semplice segno di croce vistato dall'autorita' comunale.

[4]Salvo il disposto degli articoli 50 e 61 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, contro le decisioni della Sezione speciale sono ammessi soltanto i mezzi d'impugnativa di cui agli articoli 68' e 71.

Testo in vigore dal 1 agosto 1934 al 5 marzo 1942

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 128/1976

    Altra decisione
    20 maggio 1976

    ordina la restituzione degli atti alla Corte dei conti per un nuovo esame della rilevanza della questione sollevata con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1976. F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE…

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 113 cost. · Art. 75 Testo unico Corte dei conti

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-12;1214~art86 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari