Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 maggio 1946 al 6 febbraio 1948. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 19, Legge 14 agosto 1862, n. 800, sostituito dall'art. 1 del R. D. 15 novembre 1923, n. 2441 e art. 12 - 1°, 2° e 3° comma - R. D. 27 giugno 1933, n. 703).

[2]Sono presentati alla Corte per il visto e la registrazione tutti i decreti con i quali si approvano contratti per importo superiore a lire 20.000 e quelli con i quali si autorizzano altre spese per un'importo superiore a lire 10.000, quando l'autorizzazione non sia contemporanea all'emissione dell'ordine di pagamento. Sono pure presentati alla Corte tutti gli atti di nomina, promozione o cessazione dal servizio degli impiegati ed agenti e quelli con i quali si conferiscono stipendi ed altri assegni continuativi a carico dello Stato. 10

[3]Sui decreti relativi alla liquidazione definitiva delle pensioni, assegni e indennita' di quiescenza, la Corte esercita il riscontro di legittimita', accertando che sussistano le condizioni stabilite dalle leggi, sia per l'acquisto del diritto che per la natura e la misura dell'assegno liquidato e per il relativo godimento e pagamento.

[4]Sono anche sottoposti al riscontro di legittimita' i decreti con i quali si provvede al riscatto dei servizi ai fini di quiescenza.

[5]L'apprezzamento circa la causa di servizio, e, se del caso, circa le condizioni economiche richieste per il diritto a pensione privilegiata, e insindacabile in sede di riscontro di legittimita'.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. Luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 172

10

Il D.Lgs. Luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 172 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Fino al 30 giugno 1947 sono decuplicati i limiti di spesa stabiliti [...] dall'art. 18 del R. decreto 12 luglio 1934, n. 1214".

Testo in vigore dal 3 maggio 1946 al 6 febbraio 1948

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 3 maggio 1946

Confronto con la versione in vigore dal 1 agosto 1934 al 3 maggio 1946.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. Luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 172

    Il D.Lgs. Luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 172 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Fino al 30 giugno 1947 sono decuplicati i limiti di spesa stabiliti [...] dall'art. 18 del R. decreto 12 luglio 1934, n. 1214".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-12;1214~art18 · fonte del testo

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