[1](Art. 19, Legge 14 agosto 1862, n. 800, sostituito dall'art. 1 del R. D. 15 novembre 1923, n. 2441 e art. 12 - 1°, 2° e 3° comma - R. D. 27 giugno 1933, n. 703).

[2]Sono presentati alla Corte per il visto e la registrazione tutti i decreti con i quali si approvano contratti per importo superiore a lire 20.000 e quelli con i quali si autorizzano altre spese per un'importo superiore a lire 10.000, quando l'autorizzazione non sia contemporanea all'emissione dell'ordine di pagamento. Sono pure presentati alla Corte tutti gli atti di nomina, promozione o cessazione dal servizio degli impiegati ed agenti e quelli con i quali si conferiscono stipendi ed altri assegni continuativi a carico dello Stato. 10 11 14

[3]Sui decreti relativi alla liquidazione definitiva delle pensioni, assegni e indennita' di quiescenza, la Corte esercita il riscontro di legittimita', accertando che sussistano le condizioni stabilite dalle leggi, sia per l'acquisto del diritto che per la natura e la misura dell'assegno liquidato e per il relativo godimento e pagamento.

[4]Sono anche sottoposti al riscontro di legittimita' i decreti con i quali si provvede al riscatto dei servizi ai fini di quiescenza.

[5]L'apprezzamento circa la causa di servizio, e, se del caso, circa le condizioni economiche richieste per il diritto a pensione privilegiata, e insindacabile in sede di riscontro di legittimita'.

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. Luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 172

10

Il D.Lgs. Luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 172 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Fino al 30 giugno 1947 sono decuplicati i limiti di spesa stabiliti [...] dall'art. 18 del R. decreto 12 luglio 1934, n. 1214".

D.Lgs. Luogotenenziale 20 gennaio 1948, n. 18

11

con decorrenza dal 1 gennaio 1948

Il D.Lgs. Luogotenenziale 20 gennaio 1948, n. 18 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Con effetto dal 1 gennaio 1948 sono elevati di venti volte i limiti originari di somma [...] stabiliti dall'art. 18 del testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214". Ha inoltre disposto (con l'art. 3, comma 1) che "La data in cui cessera' di avere applicazione la disposizione contenuta nell'art. 1 sara' determinata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri".

L. 10 dicembre 1953, n. 936

14

La L. 10 dicembre 1953, n. 936 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Sono elevati di sessanta volte i limiti originari di somma [...] stabiliti dall'art. 18 del testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214".

Testo vigente dal 14 gennaio 1954

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 14 gennaio 1954

Confronto con la versione in vigore dal 6 febbraio 1948 al 14 gennaio 1954.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 10 dicembre 1953, n. 936

    La L. 10 dicembre 1953, n. 936 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Sono elevati di sessanta volte i limiti originari di somma [...] stabiliti dall'art. 18 del testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-12;1214~art18 · fonte del testo

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