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[1](Art. 19, Legge 14 agosto 1862, n. 800, sostituito dall'art. 1 del R. D. 15 novembre 1923, n. 2441 e art. 12 - 1°, 2° e 3° comma - R. D. 27 giugno 1933, n. 703).

[2]Sono presentati alla Corte per il visto e la registrazione tutti i decreti con i quali si approvano contratti per importo superiore a lire 20.000 e quelli con i quali si autorizzano altre spese per un'importo superiore a lire 10.000, quando l'autorizzazione non sia contemporanea all'emissione dell'ordine di pagamento. Sono pure presentati alla Corte tutti gli atti di nomina, promozione o cessazione dal servizio degli impiegati ed agenti e quelli con i quali si conferiscono stipendi ed altri assegni continuativi a carico dello Stato.

[3]Sui decreti relativi alla liquidazione definitiva delle pensioni, assegni e indennita' di quiescenza, la Corte esercita il riscontro di legittimita', accertando che sussistano le condizioni stabilite dalle leggi, sia per l'acquisto del diritto che per la natura e la misura dell'assegno liquidato e per il relativo godimento e pagamento.

[4]Sono anche sottoposti al riscontro di legittimita' i decreti con i quali si provvede al riscatto dei servizi ai fini di quiescenza.

[5]L'apprezzamento circa la causa di servizio, e, se del caso, circa le condizioni economiche richieste per il diritto a pensione privilegiata, e insindacabile in sede di riscontro di legittimita'.

Testo in vigore dal 1 agosto 1934 al 3 maggio 1946

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-12;1214~art18 · fonte del testo

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