I decreti di cui all'articolo 18 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni ed integrazioni, comunque concernenti le opere di cui all'articolo 1 della presente legge, acquistano efficacia qualora non siano restituiti con rilievo istruttorio entro trenta giorni dalla data in cui siano pervenuti alla Corte dei conti e sono assoggettati al controllo successivo. Gli atti che dispongono l'assunzione di impegno, assoggettati a solo controllo successivo, non possono essere trasmessi alla Corte dei conti dall'amministrazione oltre trenta giorni dalla loro adozione.

Testo vigente dal 3 gennaio 1978

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1977-12-21;967~art6 · fonte del testo

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